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Tutti i cittadini hanno diritto di accesso, attraverso
appositi strumenti, alle informazioni in possesso dell'Amministrazione,
così come previsto dallo Statuto
Comunale.
Il diritto all'informazione si realizza anche con la pubblicazione,
mediante affissione all'Albo Pretorio:
a) delle deliberazioni
comunali;
b) di direttive,
programmi, istruzioni, circolari e tutti gli altri atti volti ad incidere
sull'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i
procedimenti dell'ente;
c) degli elenchi,
a cadenza periodica decisa dalla Giunta, degli atti di rilevanza esterna
adottati da organi individuali del Comune.
Tale diritto potrà essere esercitato anche in via telematica,
nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato
da chiunque abbia un interesse personale ed attuale alla tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti.
ESCLUSIONE DALL'ACCESSO
I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non nei casi
di cui all'Articolo7, comma 3, legge 8.6.1990 n.142 e dall'Articolo
24 Della legge 7.8.1990 n.241.
In particolare è vietato l'accesso:
a) a documenti che riguardino strutture, mezzi, dotazioni, personale
ed azioni strettamente strumentali alla difesa dell'ordine pubblico,
alla prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti, con particolare
riferimento alle attività e alle tecniche investigative, alla
identità delle fonti di informazione ed alla sicurezza delle persone e dei beni coinvolti, nonché all'attività di
polizia giudiziaria e alla conduzione di indagini e di accertamenti;
b) a relazioni, rapporti interni agli uffici, che involgano valutazioni
su qualità morali delle persone;
c) le note meramente
interne d'ufficio, atti e documenti relativi a controversie
legali, giudiziali o altre vertenze in corso sempre che ad essi non si
faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, nonché tutti
quegli atti oggetto di vertenze giudiziarie la cui divulgazione potrebbe
compromettere l'esito dei giudizi o dalla cui diffusione potrebbe derivare
violazione del segreto delle indagini preliminari.
E' in ogni caso garantita ai richiedenti la visione degli atti
dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere
i propri interessi giuridici, fermo restando che nel caso di relazioni
e rapporti interni agli uffici che contengano valutazioni su qualità morali
delle persone, è garantito l'accesso al solo provvedimento finale.
Il Sindaco, con sua temporanea e motivata dichiarazione, può vietare
la esibizione di altri atti dalla cui diffusione possa derivare pregiudizio
alla riservatezza di persone fisiche o giuridiche, di gruppi, associazioni
o imprese.
Coloro che per ragioni d'ufficio prendono conoscenza dei documenti dei
quali non è consentito l'accesso in via generale, sono tenuti
al segreto.
ACCESSO INFORMALE
Il diritto di accesso può essere esercitato informalmente, con
domanda anche solo verbale, presso l'ufficio competente. L'interessato
dovrà dichiarare la propria identità e, se necessario,
i propri poteri rappresentativi; dovrà inoltre fornire ogni riferimento
utile per l'individuazione dell'atto o documento richiesto, nonché la
precisazione dell'interesse relativo all'oggetto della richiesta.
Sulla richiesta l'ufficio si pronuncia, se possibile, immediatamente
e senza formalità; essa è accolta con la indicazione della
pubblicazione in cui è contenuta la notizia, la esibizione o la
consegna del documento, l'estrazione di copie e quanto si renda necessario
allo scopo.
ACCESSO FORMALE
Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della domanda informale,
o sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza
dell'interesse, sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato
a presentare domanda formale.
Anche al di fuori dei casi sopraindicati il richiedente può sempre
presentare richiesta formale, che verrà protocollata e della quale
l'ufficio competente è tenuto a rilasciare ricevuta, intendendosi
per tale anche il timbro apposto sulla copia della richiesta.
Il procedimento di accesso deve, comunque, concludersi nel termine
di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza attestata dalla data di
protocollazione.
Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla suddetta presentazione della richiesta,
questa si intende rifiutata.
Qualora la richiesta sia irregolare od incompleta il dirigente responsabile è tenuto,
entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, ad informarne
il richiedente con mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine
del procedimento ricomincerà a partire dalla presentazione della
nuova istanza o dal completamento della precedente.
MODALITA' DI ACCESSO
Il diritto alla visione e/o alla copia di atti e documenti viene esercitato,
se possibile, immediatamente presso l'ufficio competente oppure presso
gli Uffici Relazioni con il Pubblico.
Qualora non sia possibile la risposta immediata e, comunque, in caso
di richiesta formale, i responsabili dei suddetti uffici comunicheranno
all'interessato l'accoglimento della richiesta di accesso prevedendo
un termine non inferiore a 30 giorni per prendere visione dei documenti
o per ottenerne copia.
L'accesso agli atti e documenti è garantito ove si limiti alla
visione o all'esame degli stessi.
Qualora venga richiesta l'estrazione di copie dei documenti, l'ufficio
competente dovrà, possibilmente, rilasciarle immediatamente; se
le ricerche presentano particolare complessità il rilascio delle
copie potrà avvenire anche successivamente, purché‚ entro
30 giorni dalla proposizione della domanda.
L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche
la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati
e appartenenti allo stesso procedimento, fatte salve le eccezioni di
legge o regolamento.
L'estrazione delle copie è subordinato al pagamento del solo costo
di riproduzione come determinato dall'ente; quando vengano invece
richieste copie autentiche, queste saranno rilasciate con l'osservanza
delle vigenti disposizioni in materia di bollo, se prescritto, e con
la corresponsione dei diritti di segreteria, se e in quanto dovuti per
legge o per regolamento.
Ferma l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i
documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni
su di essi o, Comunque, alterarli in alcun modo.
DINIEGO O DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
I provvedimenti di diniego, limitazione o differimento del diritto di
accesso richiesto in via formale debbono essere sempre motivati.
Il differimento del diritto di accesso è disposto dal dirigente
qualora sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi
o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, specialmente
nella fase preparatoria del provvedimento, al fine di non compromettere
il buon andamento dell'azione amministrativa.
L'atto che dispone il differimento ne indica anche la durata.
I cittadini che abbiano incontrato impedimenti o ricevuto diniego all'esercizio
del diritto di accesso potranno segnalare gli inconvenienti lamentati
al Difensore Civico il quale, entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione,
darà risposta motivata.
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