Diritto d'accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti del Comune

 

Tutti i cittadini hanno diritto di accesso, attraverso appositi strumenti, alle informazioni in possesso dell'Amministrazione, così come previsto dallo Statuto Comunale.
Il diritto all'informazione si realizza anche con la pubblicazione, mediante affissione all'Albo Pretorio:
a) delle deliberazioni comunali;
b) di direttive, programmi, istruzioni, circolari e tutti gli altri atti volti ad incidere sull'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti dell'ente;
c) degli elenchi, a cadenza periodica decisa dalla Giunta, degli atti di rilevanza esterna adottati da organi individuali del Comune.
Tale diritto potrà essere esercitato anche in via telematica, nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque abbia un interesse personale ed attuale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

ESCLUSIONE DALL'ACCESSO
I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non nei casi di cui all'Articolo7, comma 3, legge 8.6.1990 n.142 e dall'Articolo 24 Della legge 7.8.1990 n.241.
In particolare è vietato l'accesso:
a) a documenti che riguardino strutture, mezzi, dotazioni, personale ed azioni strettamente strumentali alla difesa dell'ordine pubblico, alla prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti, con particolare riferimento alle attività e alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione ed alla sicurezza delle persone e dei beni coinvolti, nonché all'attività di polizia giudiziaria e alla conduzione di indagini e di accertamenti;
b) a relazioni, rapporti interni agli uffici, che involgano valutazioni su qualità morali delle persone;
c) le note meramente interne d'ufficio, atti e documenti relativi a controversie legali, giudiziali o altre vertenze in corso sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, nonché tutti quegli atti oggetto di vertenze giudiziarie la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito dei giudizi o dalla cui diffusione potrebbe derivare violazione del segreto delle indagini preliminari.
E' in ogni caso garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, fermo restando che nel caso di relazioni e rapporti interni agli uffici che contengano valutazioni su qualità morali delle persone, è garantito l'accesso al solo provvedimento finale. Il Sindaco, con sua temporanea e motivata dichiarazione, può vietare la esibizione di altri atti dalla cui diffusione possa derivare pregiudizio alla riservatezza di persone fisiche o giuridiche, di gruppi, associazioni o imprese.
Coloro che per ragioni d'ufficio prendono conoscenza dei documenti dei quali non è consentito l'accesso in via generale, sono tenuti al segreto.

ACCESSO INFORMALE
Il diritto di accesso può essere esercitato informalmente, con domanda anche solo verbale, presso l'ufficio competente. L'interessato dovrà dichiarare la propria identità e, se necessario, i propri poteri rappresentativi; dovrà inoltre fornire ogni riferimento utile per l'individuazione dell'atto o documento richiesto, nonché la precisazione dell'interesse relativo all'oggetto della richiesta.
Sulla richiesta l'ufficio si pronuncia, se possibile, immediatamente e senza formalità; essa è accolta con la indicazione della pubblicazione in cui è contenuta la notizia, la esibizione o la consegna del documento, l'estrazione di copie e quanto si renda necessario allo scopo.

ACCESSO FORMALE
Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della domanda informale, o sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato a presentare domanda formale.
Anche al di fuori dei casi sopraindicati il richiedente può sempre presentare richiesta formale, che verrà protocollata e della quale l'ufficio competente è tenuto a rilasciare ricevuta, intendendosi per tale anche il timbro apposto sulla copia della richiesta.
Il procedimento di accesso deve, comunque, concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza attestata dalla data di protocollazione. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla suddetta presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.
Qualora la richiesta sia irregolare od incompleta il dirigente responsabile è tenuto, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, ad informarne il richiedente con mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincerà a partire dalla presentazione della nuova istanza o dal completamento della precedente.

MODALITA' DI ACCESSO
Il diritto alla visione e/o alla copia di atti e documenti viene esercitato, se possibile, immediatamente presso l'ufficio competente oppure presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico.
Qualora non sia possibile la risposta immediata e, comunque, in caso di richiesta formale, i responsabili dei suddetti uffici comunicheranno all'interessato l'accoglimento della richiesta di accesso prevedendo un termine non inferiore a 30 giorni per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
L'accesso agli atti e documenti è garantito ove si limiti alla visione o all'esame degli stessi.
Qualora venga richiesta l'estrazione di copie dei documenti, l'ufficio competente dovrà, possibilmente, rilasciarle immediatamente; se le ricerche presentano particolare complessità il rilascio delle copie potrà avvenire anche successivamente, purché‚ entro 30 giorni dalla proposizione della domanda.
L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento.
L'estrazione delle copie è subordinato al pagamento del solo costo di riproduzione come determinato dall'ente; quando vengano invece richieste copie autentiche, queste saranno rilasciate con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo, se prescritto, e con la corresponsione dei diritti di segreteria, se e in quanto dovuti per legge o per regolamento.
Ferma l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o, Comunque, alterarli in alcun modo.

DINIEGO O DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
I provvedimenti di diniego, limitazione o differimento del diritto di accesso richiesto in via formale debbono essere sempre motivati.
Il differimento del diritto di accesso è disposto dal dirigente qualora sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, specialmente nella fase preparatoria del provvedimento, al fine di non compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
L'atto che dispone il differimento ne indica anche la durata.

I cittadini che abbiano incontrato impedimenti o ricevuto diniego all'esercizio del diritto di accesso potranno segnalare gli inconvenienti lamentati al Difensore Civico il quale, entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione, darà risposta motivata.

 

 
Regolamento per l'accesso agli atti

Legge n. 150 del 7 giugno 2000

Decreto Presidente della Repubblica 11 ottobre 1994

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili o dati giudiziari

Decreto Legislativo n. 29 del 1993

 

 

 

 

 

I regolamenti sono consultabili personalmente presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico al piano terreno del palazzo comunale, via B. Alliata 4, - Tel. 0565.707.206 Fax. 0565.707.246
Orario di apertura: lunedi - mercoledi - venerdi 10-13, lunedi - mercoledi 15 -18, sabato 9-12

Per l'acquisto dei regolamenti, il cui costo varia in relazione al numero delle pagine, rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

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