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Il Regolamento del Comitato Gemellaggi del Comune
di San Vincenzo è stato
modificato con deliberazione consiliare
n. 5 del 07.02.2008 . |
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Art. 1- Premessa |
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Il Comune di San Vincenzo istituisce quale strumento operativo in materia di programmazione e attuazione della promozione turistica sul territorio il “COMITATO PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI SAN VINCENZO”. |
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Il Comitato è incaricato del conseguimento dei sottoenunciati finalità e obiettivi:
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| Art. 3 - Composizione | |||||||||||||||||||||||||
Il Comitato è composto dai tre componenti esterni all’Amministrazione Comunale designati dal Sindaco con le modalità di cui al successivo art. 4. I suddetti membri ricoprono rispettivamente la carica di Presidente, Vicepresidente e Segretario del Comitato. |
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Il Sindaco all’inizio del suo mandato, tenuto conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale per la nomina e la designazione, provvede a nominare il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario del COMITATO PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI SAN VINCENZO, i quali rimangono in carica fino alle nuove elezioni amministrative del Comune. In ogni caso i componenti del Comitato esercitano le proprie funzioni fino all’insediamento dei nuovi componenti. In via transitoria e limitatamente al corrente quinquennio amministrativo, il Sindaco provvede alla nomina dei componenti del Comitato entro 30 (trenta) giorni dall’esecutività del presente Regolamento. |
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I membri del Comitato decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate. In caso di dimissioni, morte e/o decadenza di uno o più di essi, il Sindaco, su richiesta scritta del Presidente o di chi ne fa le veci, provvede alla surroga, se trattasi di un componente di nomina comunale, mentre nel caso si tratti di un membro aggiunto, provvedono alla surroga congiuntamente i tre membri di nomina comunale, |
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| Art. 6 - Revoca | |||||||||||||||||||||||||
Il Sindaco può revocare in qualsiasi momento uno o più dei componenti del Comitato di cui provvede alla nomina, qualora l’attività posta in essere dallo/dagli stesso/stessi sia in contrasto con le finalità del presente regolamento e gli atti di indirizzo adottati di volta in volta dal Comune. |
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Il Comitato si riunisce previa convocazione da effettuarsi in forma scritta da parte del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente con un preavviso di almeno tre giorni. Le sedute non sono pubbliche e sono valide solo alla presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Comitato. |
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| Art. 8 - Risorse finanziarie | |||||||||||||||||||||||||
Il Comitato può avvalersi delle seguenti risorse: |
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Il Presidente è responsabile della conservazione del registro dei verbali e della regolarità degli atti contabili inerenti l’attività. Tutti i componenti del Comitato sono personalmente e solidamente responsabili delle obbligazioni assunte in nome e per conto del medesimo, secondo gli articoli 33 e 36 del capo terzo del Codice Civile. La realizzazione delle iniziative programmate spetta a tutti i componenti del Comitato.
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Nell’adempimento delle proprie finalità dettagliatamente enunciate al precedente art. 2, il Comitato può avvalersi della collaborazione di associazioni culturali, sociali, sportive, economiche e di volontariato operanti sul territorio comunale, purché le stesse siano iscritte all’Albo comunale delle Associazioni. Tale collaborazione non comporta in nessun caso la delega di competenze proprie del Comitato come espressamente enunciate nel presente regolamento. Il Comitato può erogare contributi alle associazioni che collaborino alle proprie iniziative solo a titolo di rimborso totale o parziale delle spese sostenute dalle suddette per le attività alle quali prestino la propria collaborazione. E’ consentito inoltre a tutti i cittadini residenti nel Comune di San Vincenzo che ne facciano richiesta di aderire al Comitato al fine di collaborare, in modo volontario e gratuito, all’organizzazione e gestione delle sue attività. |
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L’Amministrazione Comunale si impegna a sostenere l’attività del Comitato attraverso le strutture, le attrezzature e i servizi di cui può disporre previe specifiche richieste che dovranno comunque essere concordate fra le parti. Si impegna altresì a partecipare finanziariamente all’attività del Comitato tramite i contributi indicati al precedente art. 7. La liquidazione del contributo ordinario è effettuata dal Comune in tre rate trimestrali con scadenza al 31 gennaio, 30 giugno e 15 dicembre di ogni anno. La liquidazione dell’ultima rata è subordinata alla presentazione della documentazione attestante le spese sostenute fino al 30 novembre precedente. Limitatamente all’anno 2008 la prima rata del contributo è erogata entro 30 (trenta) giorni dalla costituzione del Comitato. Il Comune si impegna a mettere a disposizione del Comitato appositi locali per lo svolgimento delle proprie attività. I rapporti tra il Comune e il Comitato saranno tenuti tramite l’Area Servizi alla Persona.
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Il Comune può provvedere, con atto consiliare motivato, allo scioglimento del Comitato qualora l’attività posta in essere dallo stesso sia in contrasto con gli obiettivi programmatici definiti di volta in volta dal Comune. In tal caso una volta che il Consiglio Comunale abbia provveduto alla revoca del presente regolamento si pone in essere la procedura di liquidazione con la nomina da parte del Sindaco di un commissario liquidatore diverso dai componenti del Comitato. Tutti i beni mobili e/o immobili nella disponibilità del Comitato, rientrano nella disponibilità del Comune e sono vincolati nelladestinazione di utilizzo alle finalità di cui all’art. 2. |
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| Art. 13 - Norme finali - Entrata in vigore | |||||||||||||||||||||||||
Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.
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