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Il Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale
è stato approvato con deliberazione consiliare n. 183 del 11.12.1992 – in
vigore dal 10.02.1993. Successivamente è stato
modificato con deliberazione consiliare n. 58 del 29.06.2001- modifiche
in vigore dal 02.08.2001.
Le modifiche approvate con la deliberazione n. 58/01 sono riportate in grassetto
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Parte
IV - I gruppi consiliari |
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ART. 73 - Appartenenza a gruppi consiliari Se nel corso della durata del Consiglio uno o più Consiglieri intendono costituire uno o più diversi gruppi consiliari o intendono cambiare la denominazione del gruppo consiliare di appartenenza, devono darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale. Non occorre detta comunicazione se l’evento è reso noto al Consiglio Comunale durante lo svolgimento di una seduta e risulta dal verbale della seduta stessa. La costituzione di gruppi misti avviene quando più Consiglieri recedono dal gruppo di originaria appartenenza e non confluiscono in altri gruppi gią costituiti. Anche i gruppi misti devono procedere all ’elezione di un Capogruppo L’elezione del Capogruppo è resa nota al Presidente del Consiglio Comunale. In caso di mancata elezione del Capogruppo o di mancata comunicazione dell’avvenuta elezione, si intende per Capogruppo il candidato della lista con la maggiore cifra individuale. I gruppi consiliari si riuniscono nell’imminenza delle sedute consiliari e quando il Capogruppo lo ritenga necessario. La convocazione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalitą convenute fra i componenti. Le strutture per l’attivitą dei gruppi consiliari sono individuate nell’ambito degli edifici di proprietą comunale.
La conferenza è convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno due Capigruppo. Le modalitą di convocazione della conferenza sono stabilite dal Presidente del Consiglio Comunale d’intesa con i Capigruppo consiliari. In caso di assenza o impedimento
temporaneo del Capogruppo ogni gruppo può designare con atto
scritto un sostituto per partecipare alle sedute della conferenza
dei Capigruppo. abrogato ART. 76 Servizi, attrezzature e risorse finanziarie del Consiglio Comunale Nel bilancio di previsione di ogni esercizio finanziario sono specificatamente individuate le risorse finanziarie disponibili per l’attivitą del Consiglio Comunale. I criteri di utilizzo di queste risorse è stabilito dal Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo. Il soggetto a cui sono attribuite le risorse finanziarie di cui al 1° comma è tenuto a riferire al Consiglio Comunale sul loro utilizzo. Il Consiglio Comunale dispone di adeguate risorse strutturali ed umane per il suo funzionamento. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme del regolamento comunale di contabilitą relative all’impiego delle risorse finanziarie. |
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