Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

 

Il Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato approvato con deliberazione consiliare n. 183 del 11.12.1992 – in vigore dal 10.02.1993. Successivamente è stato modificato con deliberazione consiliare n. 58 del 29.06.2001- modifiche in vigore dal 02.08.2001. Le modifiche approvate con la deliberazione n. 58/01 sono riportate in grassetto

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Parte II - Consiglio Comunale
Titolo I - I Consiglieri

 

Capo I - RISERVA DI LEGGE

ART. 5 - Ambito di competenza regolamentare

1. Salvo che per le materie espressamente riservate a leggi speciali ed allo statuto comunale, l’attività del Consiglio Comunale, i diritti dei Consiglieri, le modalità di convocazione del Consiglio e delle commissioni consiliari, i procedimenti di presentazione, discussione ed approvazione delle proposte, il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie del Consiglio Comunale ed in genere tutti gli aspetti inerenti il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dal presente regolamento.



CAPO II - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART. 6 - Diritto di iniziativa

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione da sottoporre a deliberazione consiliare e lo esercitano mediante proposte di deliberazione o mediante presentazione di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.

La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, deve essere inviata al Sindaco, che la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tale proposta di deliberazione, una volta completata la fase istruttoria, viene trasmessa al Sindaco per l'eventuale esame in sede di commissione consiliare nonché per l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile indicando il consigliere proponente.

Qualora la proposta non rientri nelle competenze consiliari, non sia legittima o sia priva di copertura finanziaria, il Sindaco ne dà comunicazione al consigliere proponente.

Salvo casi di forza maggiore opportunamente motivati, la fase istruttoria di ogni proposta di deliberazione deve essere conclusa entro trenta giorni dalla data di deposito all'ufficio protocollo della proposta stessa.

Il diritto di iniziativa può essere esercitato dai Consiglieri singolarmente o congiuntamente.


ART. 7 - Diritto di presentare interrogazioni e mozioni

I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni scritte al Sindaco.

L'interrogazione consiste in una richiesta scritta e firmata di informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, e se il fatto risulta vero, quali provvedimenti ha già adottato o intende adottare l'organo comunale competente.

La mozione consiste in una proposta scritta e firmata al Consiglio Comunale relativa all'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo da parte del Consiglio Comunale, nonché alla promozione di interventi o iniziative da parte degli organi comunali o degli enti, aziende o istituzioni costituite dal Comune o di cui fa parte. La mozione si conclude con una risoluzione dal Consiglio Comunale adottata una votazione analoga a quella delle deliberazioni.

Le interrogazioni e le mozioni sono indirizzate al Sindaco, che le sottoporrà all'esame del Consiglio Comunale nella prima adunanza consiliare utile. Qualora ciò non sia possibile, il Sindaco ne darà comunicazione motivata ai consiglieri interessati. La trattazione delle interrogazioni e delle mozioni non può essere rinviata per più di due sedute successive alla data di presentazione.

L'inserimento delle interrogazioni e delle mozioni nell'ordine cronologico degli argomenti in trattazione spetta al Sindaco nell'ambito del proprio potere di compilazione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari.

I Consiglieri possono presentare interrogazioni e mozioni sia singolarmente che congiuntamente.


ART. 8 - Diritto di richiesta di convocazione

1. Il diritto di richiesta di convocazione del Consiglio Comunale non può essere esercitato singolarmente ma la relativa richiesta deve essere fatta da un numero minimo di Consiglieri stabilito dalla legge comunque non inferiore ad un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. la richiesta di convocazione deve essere scritta, specificare in modo chiaro l’oggetto o gli oggetti in discussione e firmata da tutti i Consiglieri richiedenti.

3. Il termine entro il quale il Presidente deve convocare il Consiglio Comunale decorre dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo generale.

4. Prima della convocazione il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a sentire la conferenza dei Capigruppo.

5. Qualora fra gli oggetti in discussione vi siano interrogazioni, mozioni o proposte di deliberazione che non possono oggettivamente o materialmente essere poste in discussione o in approvazione, il Presidente del Consiglio deve darne comunicazione tempestiva ai richiedenti i quali possono confermare la richiesta originaria, modificarla o revocarla.

6. In caso di inosservanza, previa diffida, dell’obbligo di convocazione, l’organo competente a provvedervi convoca il Consiglio Comunale nel rispetto delle modalità stabilite dal presente regolamento.


ART. 9 - Esercizio del diritto di informazione

1. Il diritto dei Consiglieri Comunali di ottenere le informazioni si esercita mediante richiesta dalla quale emerga che la notizia o il documento che si richiede è finalizzata all’espletamento del mandato elettorale.

2. Le proposte di deliberazione, complete di tutti gli elementi istruttori, di allegati e pareri, dattiloscritte ed inserite nelle rete informatica, devono essere messe a disposizione dei Consiglieri Comunali per il loro esame in apposito locale almeno due giorni non festivi prima della seduta del Consiglio.



CAPO III - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 10 - Entrata in carica

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di sostituzione, non appena il Consiglio ha adottato la relativa deliberazione.


ART. 11 - Rappresentanza e responsabilità

I Consiglieri rappresentano l'intera comunità cittadina ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Ciascun Consigliere e' responsabile personalmente in relazione ai voti espressi sui singoli atti deliberativi.


ART. 12 - Partecipazione alle adunanze

Il Consigliere Comunale è tenuto partecipare a tutte le adunanze del Consiglio. Ogni sua assenza deve essere giustifica.

Il Consigliere è tenuto ad informare il Segretario verbalizzante, perché ne prenda nota a verbale, nel caso che si assenti definitivamente dall'aula durante l'adunanza.


ART. 13 - Astensione obbligatoria

Ogni Consigliere Comunale deve astenersi da prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori, gestioni di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune, le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti al suo controllo politico-amministrativo.

Tale obbligo sussiste sia quando si tratta di interesse proprio del Consigliere, sia del coniuge e/o di suoi parenti o affini fino al quarto grado.


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Titolo II - Funzionamento del Consiglio Comunale

 

CAPO I - CONVOCAZIONE

ART. 14 - Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta in ogni caso con avviso scritto dal presidente del Consiglio Comunale.

2. L’avviso di convocazione è consegnato ad ogni Consigliere entro il termine prescritto ed è reso noto ai soggetti indicati nei successivi articoli mediante idonee forme di pubblicità.


ART. 15 - Avviso di convocazione

L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale dovrà contenere:

a) l'ordine del giorno dei lavori, come specificato al successivo art. 20;

b) il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione;

c) la sede dove si svolge la seduta consiliare;

d) l’indicazione della seduta, se essa è pubblica o segreta e se la seduta è convocata con procedura di urgenza;

e) a chi appartiene l'iniziativa di convocazione;

f) luogo, data e firma di chi ha effettuato la convocazione;

In caso di aggiornamento dei lavori consiliari ad altra seduta, l'avviso deve essere notificato ai soli Consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta stessa.


ART. 16 – Sedute consiliari

1. Il Consiglio Comunale si riunisce per singole sedute preventivamente convocate nei modi stabiliti dal presente regolamento.

2. Se il Presidente prevede che la durata della seduta si protragga oltre la fine del giorno in cui ha luogo, lo deve specificare nell’avviso di convocazione.

3. Fermo restando l’obbligo di esame in sede di commissione consiliare, il procedimento di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione è disciplinato dalla legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e dal regolamento comunale di contabilità.

4. La seduta della commissione consiliare nella quale si esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione non può avere luogo nel giorno in cui è convocata la seduta del Consiglio Comunale per l’approvazione o in quello precedente.

5. I dirigenti sono tenuti a partecipare alle sedute consiliari per fornire i necessari chiarimenti.



ART. 17 - Consegna avvisi convocazione

L'avviso di convocazione deve essere consegnato ad ogni Consigliere dal messo comunale.

La consegna viene effettuata secondo le modalità previste dalla legge per le notifiche degli atti amministrativi.

La dichiarazione di avvenuta consegna può comunque avere forma di elenco- ricevuta, comprendente i nominativi di tutti i Consiglieri, sul quale sono apposte le firme dei Consiglieri o di chi si incarica di ricevere l’avviso, e quella del messo.

Ai Consiglieri che non risiedono nel Comune, che non abbiamo comunicato per scritto al Sindaco il recapito nel territorio comunale e la persona incaricata di ricevere l'avviso di convocazione, lo stesso sarà inviato al luogo di residenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai fini della consegna dell’avviso di convocazione i Consiglieri Comunali possono eleggere domicilio presso la segreteria comunale mediante dichiarazione scritta. In tal caso il Consigliere è avvertito dell’avvenuto deposito secondo le modalità da lui specificate nella dichiarazione di elezione del domicilio.


ART 18 - Consegna e modifica dell’avviso di convocazione

L’avviso di convocazione è consegnato prima della seduta ed entro il termine stabilito dallo statuto comunale.

L’avviso di convocazione deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l’inizio della seduta in caso di:

a) integrazione all’ordine del giorno per motivi sopravvenuti dopo la sua formazione;

b) convocazione di sedute per l’adozione o l’approvazione di atti di particolare urgenza o la cui mancata adozione o approvazione può costituire un pregiudizio per il Comune.


ART. 19 - Adunanze convocate d'urgenza

Possono essere convocate adunanze d'urgenza:

a) nel caso in cui debbano essere adottate deliberazioni in tempi ristretti per cause sopravvenute dopo l'ultima adunanza consiliare, quando il ritardo nell'adozione comporti grave pregiudizio;

b) nel caso in cui si verifichino gravi e sopravvenuti eventi di portata generale su cui il Consiglio Comunale debba esprimersi.

ART. 20 - Ordine del giorno

L'ordine del giorno dei lavori consiste nell'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze consiliari.

Gli argomenti da inserire all’ordine del giorno ed il loro ordine cronologico di trattazione è stabilito dal Presidente del Consiglio Comunale sentita la conferenza dei Capigruppo Consiliari che è convocata con ogni mezzo utile.

L'ordine del giorno, deve essere compilato in modo da consentire l'esatta conoscenza dell'argomento che viene trattato.

Oltre ad essere affisso all'albo pretorio e consegnato ai Consiglieri Comunali secondo le modalità di cui al precedente art. 17, l'ordine del giorno e' inviato a cura del Sindaco:

- ai Dirigenti e Responsabili dei Settori;

- agli organi di informazione, che hanno sede o recapiti nel Comune o nei Comuni limitrofi;

- agli organi di partecipazione popolare previsti dallo statuto;

- al difensore civico;

- alla forza pubblica.

Per le adunanze il Sindaco dispone la pubblicazione ed affissione di manifesti che pubblicizzano la convocazione del Consiglio Comunale.



CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 21 - Sede

Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono in apposita sala ubicata nel Palazzo della Cultura, vicino alla sede municipale, salvo che per causa di forza maggiore debba essere reperita un'altra sede.

ART. 22 - Presidenza della seduta

Prima dell’inizio della trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, salvo casi speciali stabiliti dalla legge, la presidenza del Consiglio Comunale è assunta dal soggetto indicato dall’art. 43 bis dello statuto comunale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale la presidenza è assunta dal Vice Sindaco o, se assente, dall’Assessore più anziano di età purchè facente parte del Consiglio Comunale.

ART. 23 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle sue funzioni.

2. Egli:

- apre e chiude ogni seduta;
- assicura il buon andamento dei lavori e garantisce la trattazione degli argomenti secondo l’ordine prestabilito;
- garantisce il rispetto della legge, dello statuto e del presente regolamento;
- concede la parola ai Consiglieri secondo l’ordine di richiesta;
- fa rispettare il termine della discussione ed i tempi di intervento concordati con i Capigruppo consiliari;
- pone e precisa il contenuto delle proposte e degli argomenti sui quali si discute o si vota;
- sovrintende alle operazioni di voto e proclama i risultati delle votazioni;
- nomina gli scrutatori all’inizio di ogni seduta in cui deve avere luogo almeno una votazione a scrutinio segreto.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere e garantire l’ordinato e regolare svolgimento delle sedute. In caso di tumulti, disordini o azioni di disturbo che impediscono il regolare espletamento delle sue funzioni il Presidente può sciogliere la seduta.

ART. 24 - Scrutatori

All'inizio della seduta, dopo l'effettuazione dell'appello, il Presidente nomina fra i Consiglieri tre scrutatori per le operazioni inerenti la votazione a scrutinio segreto.

Di tali scrutatori almeno uno deve appartenere ai gruppi di minoranza.

Nel verbale della seduta deve essere dato atto che la votazione e' stata effettuata con l'assistenza degli scrutatori, che ne hanno verificato l'esito.

Le schede della votazione risultate regolari vengono distrutte dopo la votazione, mentre quelle contestate vengono sottoscritte dagli scrutatori e conservate agli atti.

ART. 25 - Validità delle sedute

Il Consiglio Comunale non può adottare provvedimenti se non sono presenti almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune escluso il Sindaco.
Il numero dei presenti è accertato per appello nominale dal Presidente del Consiglio con l’assistenza del Segretario Comunale e viene annotato nel verbale.

L’appello avviene entro un’ora da quella risultante nell’avviso di convocazione. Se viene appurata la mancanza del numero di Consiglieri sufficiente per adottare provvedimenti, il Presidente ne fa prendere atto nel verbale e dichiara deserta la seduta .Viceversa dichiara aperta la seduta.

ART. 26 - Numero legale durante la seduta

Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale. Se risulta che il numero dei Consiglieri e' inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti e' tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.


ART. 27 - Adunanze di seconda convocazione

abrogato


ART. 28 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano alle adunanze del Consiglio senza diritto di voto, e non possono essere computati fra i presenti per la legalità delle sedute.


CAPO III PUBBLICITA' DELLE SEDUTE


ART. 29 - Sedute pubbliche

Le sedute del Consiglio Comunale sono di norma pubbliche salvo quanto riferito negli articoli seguenti.

ART. 30 - Sedute segrete

Le sedute del Consiglio sono segrete quando vengono trattate questioni concernenti persone, che comportino apprezzamenti e giudizi discrezionali sulle capacità, moralità, correttezza l'esame di fatti e circostanze, che richiedono valutazioni sulle qualità morali, attitudini, meriti e demeriti degli interessati.

Qualora abbia luogo una votazione in seduta segreta, questa deve avvenire a scrutinio segreto.

Di norma vengono individuati nel provvedimento di convocazione gli argomenti da esaminare in seduta segreta.

Tuttavia se durante la trattazione degli affari in seduta pubblica viene ravvisata la necessità della seduta segreta, o se, viceversa, in una seduta segreta viene ravvisata l'insussistenza dei motivi di segretezza, su proposta motivata del Presidente e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, espresso in modo palese, il Consiglio delibera il passaggio dall'uno all'altro tipo di seduta.

Durante la seduta segreta resta in aula il Segretario verbalizzante, che e' tenuto al segreto d'ufficio.


ART. 31 - Sedute aperte

Quando ricorrano particolari motivi di ordine sociale e politico, il Sindaco può convocare il Consiglio Comunale in seduta aperta, alla quale sono invitati i cittadini, i rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni o di associazioni operanti nella società civile interessate alle questioni da trattare. I presenti hanno diritto di parola oltre ai Consiglieri.

Durante le sedute aperte non possono essere adottati gli ordinari atti di competenza consiliare ne' tanto meno essere assunti impegni di spesa.



CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE


ART. 32 - Disciplina delle adunanze

Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure. Essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e/o comportamenti politico-amministrativi.

ART. 33 - Ordine della discussione

I Consiglieri prendono posto in aula nei posti assegnati al gruppo di appartenenze. La dislocazione dei gruppi consiliari nella sala consiliare è stabilita dal Presidente sentiti i Capigruppo consiliari.

I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.

I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

Solo al Presidente e' permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dello stesso stabiliti.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.


ART. 34 - Comportamento del pubblico

Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi, da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

Non e' consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera del messo comunale che a tal fine e' sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alla diretta dipendenza del Presidente.

La forza pubblica può intervenire solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento per il completamento dei lavori.

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco, d'intesa con i Capigruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta all'ingresso della sala delle adunanze.


ART. 35 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Il Presidente, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Possono essere altresì invitati consulenti esperti e professionisti per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e restano a disposizione se in tal senso richiesti.



CAPO V - VERBALIZZAZIONE


ART. 36 - Partecipazione del Segretario del Comune alle sedute

Il Segretario del Comune partecipa alle sedute consiliari e può intervenire per fornire chiarimenti ed informazioni per facilitare l'esame degli argomenti in discussione.

Egli cura la redazione del verbale dell'adunanza.

Per la stesura dello stesso può essere coadiuvato da personale della Segreteria addetto alle operazioni di registrazione e trascrizione degli interventi.

Quando il Segretario è obbligato a non partecipare alla seduta le sue funzioni vengono svolte dal Vice Segretario che lo sostituisce anche in caso di assenza, impedimento o vacanza temporanea nei modi previsti dalla legge e dallo statuto.


ART. 37 - Verbale dell'adunanza

Il verbale dell'adunanza costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare le opinioni espresse e le deliberazioni adottate dal Consiglio e se trattasi di seduta in sessione ordinaria o straordinaria.

Il verbale deve dare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e contenere il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, nonché il numero dei presenti e dei voti favorevoli e contrari, ed il numero degli astenuti su ogni proposta. Sono riferiti nel verbale anche i nominativi dei votanti in modo contrario e gli astenuti.

Da esso deve risultare se la votazione e' avvenuta a scrutinio segreto o palese e se la seduta era pubblica, segreta o aperta.

Gli interventi e le dichiarazioni espresse dai singoli Consiglieri sono riportati in modo sintetico ma esauriente. Nel caso in cui gli interventi sono registrati su supporti magnetici o informatici, ferma restando l’unicità del verbale per ogni singola seduta, si può procedere alla trascrizione della discussione in appositi documenti distinti dagli atti deliberativi ma ad essi espressamente riferiti.

Quando gli interessati ne facciano richiesta i loro interventi vengono riportati integralmente nel verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario immediatamente dopo la lettura al Consiglio.

In caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere integralmente inserite nel verbale sotto dettatura.

Il verbale di una seduta segreta non deve contenere particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi in cui si debba necessariamente esprimere un giudizio sul loro operato.

Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere tali interessi rispetto ai terzi.

Il verbale dell'adunanza consiliare e' firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

La verbalizzazione deve avvenire per ogni singolo oggetto.


ART. 38 - Registrazione delle adunanze

Il dibattito delle adunanze può essere registrato su supporti magnetici o stenografici per la successiva trascrizione. Il contenuto delle registrazioni non ha valore probatorio e viene cancellato dopo la trascrizione.

Non si può procedere a registrazione durante le sedute segrete.


ART. 39 - Deposito, lettura, rettifica ed approvazione verbale

Il verbale viene depositato presso l'Ufficio Segreteria a disposizione dei Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza di approvazione. Copia del verbale viene notificata ai Capigruppo Consiliari entro il termine suddetto e con la stessa formalità degli avvisi di convocazione delle sedute.

La lettura del verbale viene effettuata dal Segretario. Tuttavia se tutti i Consiglieri sono concordi e se sono stati esattamente rispettati gli adempimenti di cui al comma precedente, su proposta del Presidente può non aver luogo la lettura del verbale. Il Segretario ne fa espressa menzione nel verbale.

Dopo le operazioni di cui al comma precedente, il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni relative al verbale e se non vi sono, lo pone in approvazione a votazione palese.

Se vi sono proposte di rettifiche o integrazioni, gli interessati formulano esattamente le proposte di rettifica o integrazione.

Il Presidente mette in approvazione tali proposte con votazione palese.

Le rettifiche vengono annotate a cura del Segretario del Comune nel verbale a cui si riferiscono.

Gli originali dei verbali delle adunanze consiliari sono depositati nell'archivio comunale. Il rilascio di copie, estratti o certificati desunti da tali registri spetta al Segretario, o al Vice Segretario quando lo sostituisce.


CAPO VI - ORDINE DEI LAVORI


ART. 40 - Comunicazioni

Concluse le operazioni di approvazione del verbale, il Presidente invita i membri della Giunta Comunale ad effettuare comunicazioni al Consiglio sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti interessanti per la cittadinanza.

Hanno la precedenza sulle altre le comunicazioni inerenti l’adozione di atti che in base alla legge o allo statuto devono essere portati a conoscenza del Consiglio Comunale.

ART. 41 - Interrogazioni

L'esame delle interrogazioni di cui all'art. 7 del presente regolamento viene effettuato secondo l'ordine in cui sono inserite nell'ordine del giorno.

Se il Consigliere interrogante non e' presente al momento della discussione, l'interrogazione si intende rinviate alla seduta successiva.

Dopo che l'interrogante ha illustrato l'interrogazione e ne ha dato lettura, il Presidente da' la parola all'Assessore interessato per la risposta.

Alla risposta può replicare solo l'interrogante per dichiarare se e' soddisfatto o no.

Le interrogazioni relative a fatti o vicende strettamente connesse possono essere trattate congiuntamente.


ART. 42 - Mozioni

L'esame delle mozioni di cui al precedente art. 7 avviene secondo il loro inserimento nell'ordine del giorno dei lavori.

Se chi ha promosso e firmato la mozione non e' presente al momento della discussione, la mozione può essere rinviata alla seduta successiva.

Dopo il dibattito consiliare la trattazione di mozioni si conclude con una votazione.


ART. 43 - Trattazione degli argomenti

L'ordine di trattazione degli argomenti e' di norma quello stabilito nell'atto di convocazione dell'adunanza. Tuttavia lo stesso può essere modificato all'inizio o durante la seduta consiliare da parte del Presidente qualora tutti i consiglieri presenti siano d'accordo.

ART. 44 - Discussione

Ogni argomento in discussione viene illustrato da un relatore su indicazione del Presidente.

Il relatore può essere o un membro della Giunta Comunale o un Consigliere.

Dopo l'intervento del relatore il Presidente dichiara aperta la discussione, nella quale può intervenire ogni Consigliere. Terminati gli interventi e dopo le repliche del relatore, il Presidente può effettuare un intervento conclusivo del dibattito, successivamente chiede se vi sono interventi per dichiarazione di voto. Tale dichiarazione viene fatta da ogni gruppo consiliare.

Successivamente si procede alla votazione.


ART. 45 - Tempi di discussione

Ogni consigliere dispone del tempo necessario per ogni intervento in relazione a ciascun punto all’ordine del giorno sul quale può intervenire, purchè la discussione avvenga nei limiti della correttezza e della serietà senza scopi di natura ostruzionistica.

Per le dichiarazioni di voto e per le repliche il tempo massimo è di cinque minuti.

Il Presidente può invitare i soggetti esterni al Consiglio Comunale che sono chiamati ad intervenire nel dibattito consiliare a contenere il loro intervento entro un termine massimo. 4. Sentiti i Capigruppo consiliari, il Presidente può stabilire termini di durata degli interventi per ogni singola seduta del Consiglio Comunale quando ne ravvisi la necessità per garantire il buon andamento del dibattito.

ART. 46 - Questione pregiudiziale e sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando un qualsiasi Consigliere propone, precisandone i motivi, che un venga ritirato dalla discussione. La questione pregiudiziale può essere proposta prima dell'inizio della trattazione dell'argomento.

La questione sospensiva si ha un qualsiasi Consigliere richiede, motivando la richiesta e prima del suo inizio, che la trattazione di un argomento sia rinviato ad altra adunanza.

Sia sulla questione pregiudiziale che su quella sospensiva la decisione è assunta dal Consiglio Comunale . Le richieste di differimento dell’esame o dell’approvazione delle singole proposte di deliberazione sono accolte se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, espressa a scrutinio palese.


ART. 47 - Fatto personale

Costituisce fatto personale l'attribuzione ad un Consigliere di dichiarazioni diverse da quelle espresse, o di fatti o atti dallo stesso ritenuti inesistenti o comunque deformati nella loro reale essenza, o di dichiarazioni o giudizi dallo stesso ritenuti non veri.

Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Sulla sussistenza del fatto personale decide il Presidente. Se la decisione del Presidente non e' accolta dal Consigliere interessato, la decisione e' rimessa al Consiglio Comunale, che la assume con votazione palese e senza discussione.


ART. 48 - Emendamenti

Gli emendamenti consistono in correzioni, cioè sostituzioni parziali eliminazioni o aggiunte da apportare agli atti nel loro testo proposto.

Gli emendamenti possono essere presentati per scritto al Presidente prima della votazione.

La votazione di ogni singolo emendamento, previa lettura al Consiglio da parte del proponente, deve precedere quella relativa alla proposta originaria.

Gli emendamenti sono votati in ordine di presentazione.

Qualora gli emendamenti approvati riguardino aspetti sostanziali di un atto deliberativo, per i quali devono essere acquisiti i pareri istruttori richiesti dalle legge, questi sono acquisiti a pena di nullità dell’atto emendato.

CAPO VII - VOTAZIONI


ART. 49 - Forme di votazione

Le votazioni avvengono a scrutinio palese o segreto secondo quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

Le votazioni a scrutinio palese possono aver luogo:

a) per appello nominale, quando ogni singolo Consigliere e' chiamato in ordine alfabetico a dire se e' favorevole, contrario o si astiene;

b) per alzata di mano, quando i Consiglieri sono chiamati ad alzare la mano, distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

La votazione a scrutinio segreto avviene mediante schede segrete, su cui esprimere il voto o, in caso di nomine, i nominativi da votare.

Si procede alla votazione a scrutinio palese per appello nominale quando ne facciano richiesta motivata almeno cinque Consiglieri. Negli altri casi la votazione e' per alzata di mano.

Gli atti deliberativi concernenti persone, i quali implicano una valutazione discrezionale su di esse, ed in particolare tutti quelli in cui si provvede ad una nomina, devono essere adottati con votazione a scrutinio segreto e con l'assistenza di tre scrutatori, come stabilito al precedente art. 24.

Le schede della votazione sono distrutte a cura del Segretario dopo che e' stato verbalizzato l'esito della votazione, quando non vi sono contestazioni. Diversamente le stesse sono conservate in plico sigillato a cura del Segretario, fino alla definizione delle contestazioni.


ART. 50 - Votazioni su singole parti

Fermo restando che il Consiglio deve esprimere la votazione su ogni atto nel suo complesso, quando siano posti in approvazione regolamenti o altri provvedimenti suddivisi in articoli, su richiesta motivata di cinque Consiglieri si può procedere alla votazione per singoli articoli.

ART. 51 - Interventi durante la votazione

Quando si procede alla votazione non e' consentito effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati.

ART. 52 - Maggioranza ed esito della votazione

In conformità al dispositivo statutario, le proposte di atti deliberativi del Consiglio Comunale si intendono approvate, se ottengono il voto favorevole di almeno la meta' più uno dei votanti, salvi i casi in cui sono richieste maggioranze speciali.

I Consiglieri astenuti non vengono computati fra i votanti, mentre sono compresi nel numero dei presenti ai fini della legalità della seduta.

I Consiglieri che non partecipano alla votazione, devono allontanarsi dall'aula e non vengono computati fra i presenti.

In caso di votazione a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.



CAPO VIII - CONCLUSIONE ADUNANZA


ART. 53 - Chiusura adunanza

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta. Il Segretario ne prende nota a verbale, specificandone l'ora.

Qualora si ravvisi l'impossibilita' di esaurire gli argomenti all'ordine del giorno entro la data di convocazione oppure se si ravvisi l'opportunità di sospendere la seduta e, di aggiornarne i lavori ad altra data in cui completare la trattazione degli argomenti, il Presidente, con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, rinvia ad altra seduta la trattazione degli argomenti non esaminati.

Ai Consiglieri assenti viene comunicato il rinvio nelle forme previste per l'avviso di convocazione.


Titolo III - Funzioni e comptenze

 

Capo I

ART. 54 – Contrasti sulla competenza e convalida

Qualora sia in sede di commissione consiliare sia durante le sedute dell’intero Consiglio sorgano contrasti in merito alla competenza del Consiglio Comunale riguardo all’adozione di singoli atti proposti, il Presidente, sentiti i Capigruppo consiliari, può sospendere la trattazione del punti e richiedere al Segretario Generale un parere giuridico che sarà reso entro trenta giorni. Il contenuto della richiesta è riferito nel verbale della seduta.

Salvo che leggi di principio espressamente lo vietino, il Consiglio Comunale può convalidare atti di sua competenza adottati da altri organi comunali.


ART. 55 - Approvazione, modifica e revoca degli atti

Il Consiglio adotta le deliberazioni in conformità al testo, originario o emendato, dello schema proposto.

Il Consiglio può provvedere alla revoca, modifica, integrazione o sostituzione dei propri atti deliberativi, ed in particolare quando si accertino fatti e circostanze non valutati al momento di adozione dell'atto.

Qualora gli atti deliberati sottoposti a revoca, modifica, integrazione o sostituzione siano esecutivi, il Consiglio può introdurre negli atti di revoca, modifica, integrazione o sostituzione disposizioni relativi ai rapporti costituitisi dopo l'avvenuta esecutività degli atti stessi.



CAPO II - IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO


ART. 56 - Presentazione linee programmatiche


Le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato sono presentate al Consiglio Comunale per l’approvazione in conformità a quanto stabilito dall’art. 43 dello statuto comunale.

Esse sono contenute in un documento unico che è messo a disposizione dei Consiglieri mediante deposito nella segreteria comunale. Dell’avvenuto deposito è data comunicazione ai Consiglieri Comunali prima della seduta anche tramite la nota di convocazione.

L’affissione all’albo pretorio dell’avviso di deposito del documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, avviene prima della seduta del Consiglio e per trenta giorni consecutivi.


ART. 57 - Riferimento al bilancio

Il documento programmatico deve garantire l'equilibrio del bilancio, qualora introduca elementi che si discostino in modo rilevante dalle previsioni del bilancio dell'anno in corso e del bilancio pluriennale.

ART. 58 - Modifiche al documento programmatico

Se la prima votazione e' infruttuosa il documento programmatico, nel rispetto delle procedure della legge, dello statuto e del presente regolamento, può essere modificato.

ART. 59 - Allegati al documento programmatico

Qualora sia prevista la partecipazione nella Giunta di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, al documento programmatico dovrà essere allegata una documentazione idonea a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 50 dello statuto da parte di tali Assessori.

Sono ammesse anche dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati con firma autenticata nei modi di legge.


ART. 60 - Durata

La validità e durata del documento programmatico coincidono con la durata della maggioranza di cui e' espressione.


CAPO III SFIDUCIA COSTRUTTIVA


ART. 61 - Mozione di sfiducia

La sfiducia al Sindaco ed alla Giunta in carica è manifestata con apposita mozione di sfiducia presentata, discussa e votata in conformità alla legge ed allo statuto.

La mozione di sfiducia deve contenere una espressa dichiarazione motivata di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta in carica.

I Consiglieri esprimono il voto sulla mozione di sfiducia in ordine alfabetico.


ART. 62 - Presentazione e trattazione della mozione

La mozione di sfiducia, redatta in conformità alle norme di legge, dello statuto e del presente regolamento, deve essere presentata all'ufficio protocollo e, dopo la registrazione, consegnata al Segretario Generale, che ne da' immediata comunicazione al Sindaco.

Il Sindaco convoca l'adunanza consiliare in cui sarà discussa la mozione di sfiducia in conformità alle norme vigenti.

ART. 63 - Amministratori di aziende speciali ed istituzioni

In conformità all'art. 58 dello statuto, la mozione di sfiducia nei confronti di amministratori eletti dal Consiglio in aziende speciali o istituzioni dipendenti dal Comune, avviene in analogia a quanto stabilito dagli articoli precedenti, fatta eccezione per la presentazione del nuovo documento programmatico.

ART. 64 - Copertura assicurativa

I Consiglieri Comunali beneficiano della garanzia assicurativa di cui alla normativa vigente.

 
Competenza di:  
Area Servizi Istituzionali
Ufficio DIRIGENTE
Area Servizi Generali
Responsabile Giorgio Ghelardini
Telefono 0565 - 707205
Fax 0565 - 707299
Nome g.ghelardini
orario ricevimento lunedi - mercoledi - venerdi 10-13
  lunedi - mercoledi 16 -18
indirizzo mail