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Capo I - RISERVA DI LEGGE
ART. 5 - Ambito di competenza regolamentare
1. Salvo che per le
materie espressamente riservate a leggi speciali ed allo statuto
comunale,
l’attività del Consiglio Comunale,
i diritti dei Consiglieri, le modalità di convocazione del Consiglio
e delle commissioni consiliari, i procedimenti di presentazione, discussione
ed approvazione delle proposte, il numero dei Consiglieri necessari per
la validità delle sedute, le modalità di utilizzo delle
risorse finanziarie del Consiglio Comunale ed in genere tutti gli aspetti
inerenti il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dal
presente regolamento.
CAPO II - DIRITTI DEI CONSIGLIERI
ART. 6 - Diritto di iniziativa
I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione da sottoporre a
deliberazione consiliare e lo esercitano mediante proposte di deliberazione
o mediante presentazione di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine
del giorno.
La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una
relazione illustrativa, deve essere inviata al Sindaco, che la trasmette al
Segretario Comunale per l'istruttoria come previsto dalle vigenti disposizioni
di legge.
Tale proposta di deliberazione, una volta completata la fase istruttoria, viene
trasmessa al Sindaco per l'eventuale esame in sede di commissione consiliare
nonché per l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta consiliare
utile indicando il consigliere proponente.
Qualora la proposta non rientri nelle competenze consiliari, non sia legittima
o sia priva di copertura finanziaria, il Sindaco ne dà comunicazione
al consigliere proponente.
Salvo casi di forza maggiore opportunamente motivati, la fase istruttoria di
ogni proposta di deliberazione deve essere conclusa entro trenta giorni dalla
data di deposito all'ufficio protocollo della proposta stessa.
Il diritto di iniziativa può essere esercitato dai Consiglieri singolarmente
o congiuntamente.
ART. 7 - Diritto di presentare interrogazioni e mozioni
I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni scritte
al Sindaco.
L'interrogazione consiste in una richiesta scritta e firmata di informazioni
circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, e se
il fatto risulta vero, quali provvedimenti ha già adottato o intende
adottare l'organo comunale competente.
La mozione consiste in una proposta scritta e firmata al Consiglio Comunale
relativa all'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo da parte
del Consiglio Comunale, nonché alla promozione di interventi o
iniziative da parte degli organi comunali o degli enti, aziende o istituzioni
costituite dal Comune o di cui fa parte. La mozione si conclude con una
risoluzione dal Consiglio Comunale adottata una votazione analoga a quella
delle deliberazioni.
Le interrogazioni e le mozioni sono indirizzate al Sindaco, che le sottoporrà all'esame
del Consiglio Comunale nella prima adunanza consiliare utile. Qualora
ciò non sia possibile, il Sindaco ne darà comunicazione
motivata ai consiglieri interessati. La trattazione delle interrogazioni
e delle mozioni non può essere rinviata per più di due
sedute successive alla data di presentazione.
L'inserimento delle interrogazioni e delle mozioni nell'ordine cronologico
degli argomenti in trattazione spetta al Sindaco nell'ambito del proprio
potere di compilazione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari.
I Consiglieri possono presentare interrogazioni e mozioni sia singolarmente
che congiuntamente.
ART. 8 - Diritto di richiesta di convocazione
1. Il diritto di
richiesta di convocazione del Consiglio Comunale non può essere
esercitato singolarmente ma la relativa richiesta deve essere fatta
da un numero minimo di Consiglieri
stabilito dalla legge
comunque non inferiore ad un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. la richiesta di
convocazione deve essere scritta, specificare in modo chiaro l’oggetto
o gli oggetti in discussione e firmata da tutti i Consiglieri richiedenti.
3. Il termine entro il quale il Presidente deve convocare il Consiglio
Comunale decorre dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo
generale.
4. Prima della convocazione
il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto
a sentire la conferenza dei Capigruppo.
5. Qualora fra gli oggetti in discussione vi siano interrogazioni, mozioni
o proposte di deliberazione che non possono oggettivamente o materialmente
essere poste in discussione o in approvazione, il Presidente del Consiglio
deve darne comunicazione tempestiva ai richiedenti i quali possono confermare
la richiesta originaria, modificarla o revocarla.
6. In caso di inosservanza,
previa diffida, dell’obbligo di convocazione,
l’organo competente a provvedervi convoca il Consiglio Comunale
nel rispetto delle modalità stabilite dal presente regolamento.
ART. 9 - Esercizio del diritto di informazione
1. Il diritto dei Consiglieri Comunali
di ottenere le informazioni si esercita mediante richiesta dalla quale
emerga che la notizia o il documento
che si richiede è finalizzata all’espletamento del mandato
elettorale.
2. Le proposte di deliberazione, complete di tutti gli elementi istruttori,
di allegati e pareri, dattiloscritte ed inserite nelle rete informatica,
devono essere messe a disposizione dei Consiglieri Comunali per il loro
esame in apposito locale almeno due giorni non festivi prima della seduta
del Consiglio.
CAPO III - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
ART. 10 - Entrata in carica
I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o, in
caso di sostituzione, non appena il Consiglio ha adottato la relativa
deliberazione.
ART. 11 - Rappresentanza e responsabilità
I Consiglieri rappresentano l'intera comunità cittadina
ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
Ciascun Consigliere e' responsabile personalmente in relazione ai voti
espressi sui singoli atti deliberativi.
ART. 12 - Partecipazione alle adunanze
Il Consigliere Comunale è tenuto partecipare
a tutte le adunanze del Consiglio. Ogni sua assenza deve essere giustifica.
Il Consigliere è tenuto ad informare il Segretario verbalizzante,
perché ne prenda nota a verbale, nel caso che si assenti definitivamente
dall'aula durante l'adunanza.
ART. 13 - Astensione obbligatoria
Ogni Consigliere Comunale deve astenersi da prendere parte direttamente
o indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative
o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori, gestioni di servizi, incarichi
professionali remunerati, riguardanti il Comune, le istituzioni, aziende
ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti al suo controllo politico-amministrativo.
Tale obbligo sussiste sia quando si tratta di interesse proprio del Consigliere,
sia del coniuge e/o di suoi parenti o affini fino al quarto grado.
inizio
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CAPO I - CONVOCAZIONE
ART. 14 - Convocazione
1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta
in ogni caso con avviso scritto dal presidente del Consiglio Comunale.
2. L’avviso di convocazione è consegnato ad ogni Consigliere
entro il termine prescritto ed è reso noto ai soggetti indicati
nei successivi articoli mediante idonee forme di pubblicità.
ART. 15 - Avviso di convocazione
L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale
dovrà contenere:
a) l'ordine del giorno dei lavori, come specificato al successivo art.
20;
b) il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione;
c) la sede dove si svolge la seduta consiliare;
d) l’indicazione della seduta, se essa è pubblica o segreta
e se la seduta è convocata con procedura di urgenza;
e) a chi appartiene l'iniziativa di convocazione;
f) luogo, data e firma di chi ha effettuato la convocazione;
In caso di aggiornamento dei lavori consiliari ad altra seduta, l'avviso
deve essere notificato ai soli Consiglieri assenti, almeno ventiquattro
ore prima della seduta stessa.
ART. 16 – Sedute consiliari
1. Il Consiglio Comunale si riunisce per singole sedute preventivamente
convocate nei modi stabiliti dal presente regolamento.
2. Se il Presidente prevede che la durata
della seduta si protragga oltre la fine del giorno in cui ha luogo, lo
deve
specificare nell’avviso
di convocazione.
3. Fermo restando l’obbligo di esame in sede di commissione consiliare,
il procedimento di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto
di gestione è disciplinato dalla legislazione in materia di ordinamento
degli enti locali e dal regolamento comunale di contabilità.
4. La seduta della commissione consiliare
nella quale si esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto di
gestione
non può avere luogo nel
giorno in cui è convocata la seduta del Consiglio Comunale per l’approvazione
o in quello precedente.
5. I dirigenti sono tenuti a partecipare alle sedute consiliari per fornire
i necessari chiarimenti.
ART. 17 - Consegna avvisi convocazione
L'avviso di convocazione deve essere consegnato ad ogni Consigliere dal
messo comunale.
La consegna viene effettuata secondo le modalità previste dalla
legge per le notifiche degli atti amministrativi.
La dichiarazione di avvenuta consegna può comunque avere forma
di elenco- ricevuta, comprendente i nominativi di tutti i Consiglieri,
sul quale sono apposte le firme dei Consiglieri o di chi si incarica
di ricevere l’avviso, e quella del messo.
Ai Consiglieri che
non risiedono nel Comune, che non abbiamo comunicato per scritto al Sindaco
il recapito nel territorio
comunale e la persona
incaricata di ricevere l'avviso di convocazione, lo stesso sarà inviato
al luogo di residenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai fini della consegna dell’avviso di convocazione i Consiglieri
Comunali possono eleggere domicilio presso la segreteria comunale mediante
dichiarazione scritta. In tal caso il Consigliere è avvertito
dell’avvenuto deposito secondo le modalità da lui specificate
nella dichiarazione di elezione del domicilio.
ART 18 - Consegna e modifica dell’avviso
di convocazione
L’avviso di convocazione è consegnato
prima della seduta ed entro il termine stabilito dallo statuto comunale.
L’avviso di convocazione deve essere consegnato almeno ventiquattro
ore prima di quella fissata per l’inizio della seduta in caso di:
a) integrazione all’ordine del giorno
per motivi sopravvenuti dopo la sua formazione;
b) convocazione di sedute per l’adozione o l’approvazione
di atti di particolare urgenza o la cui mancata adozione o approvazione
può costituire un pregiudizio per il Comune.
ART. 19 - Adunanze convocate d'urgenza
Possono essere convocate adunanze d'urgenza:
a) nel caso in cui debbano essere adottate deliberazioni in tempi ristretti
per cause sopravvenute dopo l'ultima adunanza consiliare, quando il ritardo
nell'adozione comporti grave pregiudizio;
b) nel caso in cui si verifichino gravi e sopravvenuti eventi di portata
generale su cui il Consiglio Comunale debba esprimersi.
ART. 20 - Ordine del giorno
L'ordine del giorno dei lavori consiste nell'elenco degli argomenti da
trattare nelle adunanze consiliari.
Gli argomenti da inserire all’ordine del giorno ed il loro ordine
cronologico di trattazione è stabilito dal Presidente del Consiglio
Comunale sentita la conferenza dei Capigruppo Consiliari che è convocata
con ogni mezzo utile.
L'ordine del giorno, deve essere compilato in modo da consentire l'esatta
conoscenza dell'argomento che viene trattato.
Oltre ad essere affisso all'albo pretorio e consegnato ai Consiglieri
Comunali secondo le modalità di cui al precedente art. 17, l'ordine
del giorno e' inviato a cura del Sindaco:
- ai Dirigenti e Responsabili dei Settori;
- agli organi di informazione, che hanno sede o recapiti nel Comune o
nei Comuni limitrofi;
- agli organi di partecipazione popolare previsti dallo statuto;
- al difensore civico;
- alla forza pubblica.
Per le adunanze il Sindaco dispone la pubblicazione ed affissione di
manifesti che pubblicizzano la convocazione del Consiglio Comunale.
CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE
ART. 21 - Sede
Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono in apposita sala ubicata
nel Palazzo della Cultura, vicino alla sede municipale, salvo che per
causa di forza maggiore debba essere reperita un'altra sede.
ART. 22 - Presidenza della seduta
Prima dell’inizio della trattazione degli argomenti all’ordine
del giorno, salvo casi speciali stabiliti dalla legge, la presidenza del
Consiglio Comunale è assunta dal soggetto indicato dall’art.
43 bis dello statuto comunale.
In caso di assenza o impedimento del Presidente
del Consiglio Comunale la presidenza è assunta dal Vice Sindaco o, se assente, dall’Assessore
più anziano di età purchè facente parte del Consiglio
Comunale.
ART. 23 - Compiti e poteri del Presidente
1. Il
Presidente rappresenta l’intero Consiglio Comunale, ne tutela
la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle sue funzioni.
2. Egli: - apre e chiude ogni seduta;
- assicura il buon andamento dei lavori e garantisce la trattazione degli
argomenti secondo l’ordine prestabilito;
- garantisce il rispetto della legge, dello statuto e del presente regolamento;
- concede la parola ai Consiglieri secondo l’ordine di richiesta;
- fa rispettare il termine della discussione ed i tempi di intervento concordati
con i Capigruppo consiliari;
- pone e precisa il contenuto delle proposte e degli argomenti sui quali
si discute o si vota;
- sovrintende alle operazioni di voto e proclama i risultati delle votazioni;
- nomina gli scrutatori all’inizio di ogni seduta in cui deve avere
luogo almeno una votazione a scrutinio segreto.
3. Il Presidente esercita i poteri
necessari per mantenere e garantire l’ordinato e regolare svolgimento delle sedute. In caso di tumulti,
disordini o azioni di disturbo che impediscono il regolare espletamento
delle sue funzioni il Presidente può sciogliere la seduta.
ART. 24 - Scrutatori
All'inizio della seduta, dopo l'effettuazione dell'appello, il Presidente
nomina fra i Consiglieri tre scrutatori per le operazioni inerenti la
votazione a scrutinio segreto.
Di tali scrutatori almeno uno deve appartenere ai gruppi di minoranza.
Nel verbale della seduta deve essere dato atto che la votazione e' stata
effettuata con l'assistenza degli scrutatori, che ne hanno verificato
l'esito.
Le schede della votazione risultate regolari vengono distrutte dopo la
votazione, mentre quelle contestate vengono sottoscritte dagli scrutatori
e conservate agli atti.
ART. 25 - Validità delle sedute
Il Consiglio Comunale non può adottare
provvedimenti se non sono presenti almeno un terzo dei Consiglieri assegnati
al Comune escluso
il Sindaco.
Il numero dei presenti è accertato per appello nominale dal Presidente
del Consiglio con l’assistenza del Segretario Comunale e viene
annotato nel verbale.
L’appello avviene entro un’ora da quella risultante nell’avviso
di convocazione. Se viene appurata la mancanza del numero di Consiglieri
sufficiente per adottare provvedimenti, il Presidente ne fa prendere atto
nel verbale e dichiara deserta la seduta .Viceversa dichiara aperta la
seduta.
ART. 26 - Numero legale durante la seduta
Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza,
si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per
la legalità della
riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza
dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale. Se
risulta che il numero dei Consiglieri e' inferiore a quello necessario,
il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, dopo la
quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso
risulti che il numero dei presenti e' tuttora inferiore a quello prescritto
per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta
per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene
preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al
momento della chiusura della riunione.
I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano
nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
ART. 27 - Adunanze di seconda convocazione
abrogato
ART. 28 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere
Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano
alle adunanze del Consiglio senza diritto di voto, e non possono essere
computati fra
i presenti per la legalità delle sedute.
CAPO III PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
ART. 29 - Sedute pubbliche
Le sedute del Consiglio Comunale sono di norma pubbliche salvo quanto riferito
negli articoli seguenti.
ART. 30 - Sedute segrete
Le sedute del Consiglio sono segrete quando vengono
trattate questioni concernenti persone, che comportino apprezzamenti e giudizi
discrezionali sulle capacità,
moralità, correttezza l'esame di fatti e circostanze, che richiedono
valutazioni sulle qualità morali, attitudini, meriti e demeriti degli
interessati.
Qualora abbia luogo una votazione in seduta segreta, questa deve avvenire
a scrutinio segreto.
Di norma vengono individuati nel provvedimento di convocazione gli argomenti
da esaminare in seduta segreta.
Tuttavia se durante la trattazione degli affari in seduta pubblica viene
ravvisata la necessità della seduta segreta, o se, viceversa, in una
seduta segreta viene ravvisata l'insussistenza dei motivi di segretezza,
su proposta motivata del Presidente e con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti, espresso in modo palese, il Consiglio delibera il passaggio
dall'uno all'altro tipo di seduta.
Durante la seduta segreta resta in aula il Segretario verbalizzante, che
e' tenuto al segreto d'ufficio.
ART. 31 - Sedute aperte
Quando ricorrano particolari motivi di ordine
sociale e politico, il Sindaco può convocare il Consiglio Comunale in seduta aperta, alla quale sono
invitati i cittadini, i rappresentanti dello Stato, della Regione, della
Provincia, di altri Comuni o di associazioni operanti nella società civile
interessate alle questioni da trattare. I presenti hanno diritto di parola
oltre ai Consiglieri.
Durante le sedute aperte non possono essere adottati gli ordinari atti di
competenza consiliare ne' tanto meno essere assunti impegni di spesa.
CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
ART. 32 - Disciplina delle adunanze
Nella discussione degli argomenti i Consiglieri
Comunali hanno il più ampio
diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure. Essi devono
riguardare atteggiamenti, opinioni e/o comportamenti politico-amministrativi.
ART. 33 - Ordine della discussione
I Consiglieri prendono posto in aula nei
posti assegnati al gruppo di appartenenze. La dislocazione dei gruppi consiliari
nella sala consiliare è stabilita
dal Presidente sentiti i Capigruppo consiliari.
I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati
e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente
all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri.
Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola
a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere
iscritto a parlare.
Solo al Presidente e' permesso di interrompere chi sta parlando, per
richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dello
stesso stabiliti.
Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione.
In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e,
ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento,
può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.
ART. 34 - Comportamento del pubblico
Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito
spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi,
da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse
dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
Non e' consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi
altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio
o rechi disturbo allo stesso.
I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata
al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita
avvalendosi, ove occorra, dell'opera del messo comunale che a tal fine
e' sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale,
alla diretta dipendenza del Presidente.
La forza pubblica può intervenire solo su richiesta del Presidente
e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato
turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente
dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme
a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento
dalla sala fino al termine dell'adunanza.
Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano
vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa
la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa
dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei
Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato,
con le modalità stabilite dal regolamento per il completamento
dei lavori.
Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco, d'intesa
con i Capigruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento
del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta all'ingresso
della sala delle adunanze.
ART. 35 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula
Il Presidente, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino
relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
Possono essere altresì invitati consulenti esperti e professionisti
per fornire illustrazioni e chiarimenti.
Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal
Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono
congedati e restano a disposizione se in tal senso richiesti.
CAPO V - VERBALIZZAZIONE
ART. 36 - Partecipazione del Segretario del Comune alle sedute
Il Segretario del Comune partecipa alle sedute
consiliari e può intervenire
per fornire chiarimenti ed informazioni per facilitare l'esame degli
argomenti in discussione.
Egli cura la redazione del verbale dell'adunanza.
Per la stesura dello stesso può essere coadiuvato da personale
della Segreteria addetto alle operazioni di registrazione e trascrizione
degli interventi.
Quando il Segretario è obbligato a non partecipare alla
seduta le sue funzioni vengono svolte dal Vice Segretario che lo sostituisce
anche in caso di assenza, impedimento o vacanza temporanea nei modi previsti
dalla legge e dallo statuto.
ART. 37 - Verbale dell'adunanza
Il verbale dell'adunanza costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare
le opinioni espresse e le deliberazioni adottate dal Consiglio e se trattasi
di seduta in sessione ordinaria o straordinaria.
Il verbale deve dare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare
e contenere il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione,
nonché il numero dei presenti e dei voti favorevoli e contrari,
ed il numero degli astenuti su ogni proposta. Sono riferiti nel verbale
anche i nominativi dei votanti in modo contrario e gli astenuti.
Da esso deve risultare se la votazione e' avvenuta a scrutinio segreto
o palese e se la seduta era pubblica, segreta o aperta.
Gli interventi e le dichiarazioni espresse dai singoli Consiglieri
sono riportati in modo sintetico ma esauriente. Nel caso in cui gli interventi
sono registrati su supporti magnetici o informatici, ferma restando l’unicità del
verbale per ogni singola seduta, si può procedere alla trascrizione
della discussione in appositi documenti distinti dagli atti deliberativi
ma ad essi espressamente riferiti.
Quando gli interessati ne facciano richiesta i loro interventi vengono
riportati integralmente nel verbale, purché il relativo testo
scritto sia fatto pervenire al Segretario immediatamente dopo la lettura
al Consiglio.
In caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere integralmente
inserite nel verbale sotto dettatura.
Il verbale di una seduta segreta non deve contenere particolari che possano
recare danno alle persone, salvo i casi in cui si debba necessariamente
esprimere un giudizio sul loro operato.
Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali
del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere
tali interessi rispetto ai terzi.
Il verbale dell'adunanza consiliare e' firmato dal Presidente e dal Segretario
verbalizzante.
La verbalizzazione deve avvenire per ogni singolo oggetto.
ART. 38 - Registrazione delle adunanze
Il dibattito delle adunanze può essere
registrato su supporti magnetici o stenografici per la successiva trascrizione.
Il contenuto
delle registrazioni non ha valore probatorio e viene cancellato dopo
la trascrizione.
Non si può procedere a registrazione durante le sedute segrete.
ART. 39 - Deposito, lettura, rettifica ed approvazione verbale
Il verbale viene depositato presso l'Ufficio
Segreteria a disposizione dei Consiglieri almeno cinque giorni prima
dell'adunanza di approvazione.
Copia del verbale viene notificata ai Capigruppo Consiliari entro il
termine suddetto e con la stessa formalità degli avvisi di convocazione
delle sedute.
La lettura del verbale viene effettuata dal Segretario. Tuttavia se tutti
i Consiglieri sono concordi e se sono stati esattamente rispettati gli
adempimenti di cui al comma precedente, su proposta del Presidente può non
aver luogo la lettura del verbale. Il Segretario ne fa espressa menzione
nel verbale.
Dopo le operazioni di cui al comma precedente, il Presidente chiede al
Consiglio se vi siano osservazioni relative al verbale e se non vi sono,
lo pone in approvazione a votazione palese.
Se vi sono proposte di rettifiche o integrazioni, gli interessati formulano
esattamente le proposte di rettifica o integrazione.
Il Presidente mette in approvazione tali proposte con votazione palese.
Le rettifiche vengono annotate a cura del Segretario del Comune nel verbale
a cui si riferiscono.
Gli originali dei verbali delle adunanze consiliari sono depositati nell'archivio
comunale. Il rilascio di copie, estratti o certificati desunti da tali
registri spetta al Segretario, o al Vice Segretario quando lo sostituisce.
CAPO VI - ORDINE DEI LAVORI
ART. 40 - Comunicazioni
Concluse le operazioni di approvazione del verbale,
il Presidente invita i membri della Giunta Comunale ad effettuare comunicazioni
al Consiglio
sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti interessanti
per la cittadinanza.
Hanno la precedenza sulle altre le comunicazioni inerenti l’adozione
di atti che in base alla legge o allo statuto devono essere portati a conoscenza
del Consiglio Comunale.
ART. 41 - Interrogazioni
L'esame delle interrogazioni di cui all'art. 7 del presente regolamento
viene effettuato secondo l'ordine in cui sono inserite nell'ordine del
giorno.
Se il Consigliere interrogante non e' presente al momento della discussione,
l'interrogazione si intende rinviate alla seduta successiva.
Dopo che l'interrogante ha illustrato l'interrogazione e ne ha dato lettura,
il Presidente da' la parola all'Assessore interessato per la risposta.
Alla risposta può replicare solo l'interrogante per dichiarare
se e' soddisfatto o no.
Le interrogazioni relative a fatti o vicende strettamente connesse possono
essere trattate congiuntamente.
ART. 42 - Mozioni
L'esame delle mozioni di cui al precedente art. 7 avviene secondo il
loro inserimento nell'ordine del giorno dei lavori.
Se chi ha promosso e firmato la mozione non e' presente al momento della
discussione, la mozione può essere rinviata alla seduta successiva.
Dopo il dibattito consiliare la trattazione di mozioni si conclude con
una votazione.
ART. 43 - Trattazione degli argomenti
L'ordine di trattazione degli argomenti e'
di norma quello stabilito nell'atto di convocazione dell'adunanza. Tuttavia
lo stesso può essere
modificato all'inizio o durante la seduta consiliare da parte del Presidente
qualora tutti i consiglieri presenti siano d'accordo.
ART. 44 - Discussione
Ogni argomento in discussione viene illustrato da un relatore su indicazione
del Presidente.
Il relatore può essere o un membro della Giunta Comunale o un
Consigliere.
Dopo l'intervento del relatore il Presidente dichiara aperta la discussione,
nella quale può intervenire ogni Consigliere. Terminati gli interventi
e dopo le repliche del relatore, il Presidente può effettuare
un intervento conclusivo del dibattito, successivamente chiede se vi
sono interventi per dichiarazione di voto. Tale dichiarazione viene fatta
da ogni gruppo consiliare.
Successivamente si procede alla votazione.
ART. 45 - Tempi di discussione
Ogni consigliere dispone del tempo
necessario per ogni intervento in relazione a ciascun punto all’ordine del giorno sul quale può intervenire,
purchè la discussione avvenga nei limiti della correttezza e della
serietà senza scopi di natura ostruzionistica.
Per le dichiarazioni di voto e per le repliche
il tempo massimo è di
cinque minuti.
Il Presidente può invitare i soggetti esterni al Consiglio Comunale
che sono chiamati ad intervenire nel dibattito consiliare a contenere il
loro intervento entro un termine massimo. 4. Sentiti i Capigruppo consiliari,
il Presidente può stabilire termini di durata degli interventi per
ogni singola seduta del Consiglio Comunale quando ne ravvisi la necessità per
garantire il buon andamento del dibattito.
ART. 46 - Questione pregiudiziale e sospensiva
La questione pregiudiziale si ha quando un
qualsiasi Consigliere propone, precisandone i motivi, che un venga ritirato
dalla discussione. La questione
pregiudiziale può essere proposta prima dell'inizio della trattazione
dell'argomento.
La questione sospensiva si ha un qualsiasi Consigliere richiede, motivando
la richiesta e prima del suo inizio, che la trattazione di un argomento
sia rinviato ad altra adunanza.
Sia sulla questione pregiudiziale che su quella sospensiva la
decisione è assunta
dal Consiglio Comunale . Le richieste di differimento dell’esame
o dell’approvazione delle singole proposte di deliberazione sono
accolte se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati al Comune, espressa a scrutinio palese.
ART. 47 - Fatto personale
Costituisce fatto personale l'attribuzione ad un Consigliere di dichiarazioni
diverse da quelle espresse, o di fatti o atti dallo stesso ritenuti inesistenti
o comunque deformati nella loro reale essenza, o di dichiarazioni o giudizi
dallo stesso ritenuti non veri.
Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne
i motivi. Sulla sussistenza del fatto personale decide il Presidente.
Se la decisione del Presidente non e' accolta dal Consigliere interessato,
la decisione e' rimessa al Consiglio Comunale, che la assume con votazione
palese e senza discussione.
ART. 48 - Emendamenti
Gli emendamenti consistono in correzioni,
cioè sostituzioni parziali
eliminazioni o aggiunte da apportare agli atti nel loro testo proposto.
Gli emendamenti possono essere presentati per scritto al Presidente prima
della votazione.
La votazione di ogni singolo emendamento, previa lettura al Consiglio
da parte del proponente, deve precedere quella relativa alla proposta
originaria.
Gli emendamenti sono votati in ordine di presentazione.
Qualora gli emendamenti approvati riguardino aspetti sostanziali
di un atto deliberativo, per i quali devono essere acquisiti i pareri
istruttori
richiesti dalle legge, questi sono acquisiti a pena di nullità dell’atto
emendato.
CAPO VII - VOTAZIONI
ART. 49 - Forme di votazione
Le votazioni avvengono a scrutinio palese o segreto secondo quanto stabilito
dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
Le votazioni a scrutinio palese possono aver luogo:
a) per appello nominale, quando ogni singolo Consigliere e' chiamato in
ordine alfabetico a dire se e' favorevole, contrario o si astiene;
b) per alzata di mano, quando i Consiglieri sono chiamati ad alzare la
mano, distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.
La votazione a scrutinio segreto avviene mediante schede segrete, su cui
esprimere il voto o, in caso di nomine, i nominativi da votare.
Si procede alla votazione a scrutinio palese per appello nominale quando
ne facciano richiesta motivata almeno cinque Consiglieri. Negli altri casi
la votazione e' per alzata di mano.
Gli atti deliberativi concernenti persone, i quali implicano una valutazione
discrezionale su di esse, ed in particolare tutti quelli in cui si provvede
ad una nomina, devono essere adottati con votazione a scrutinio segreto
e con l'assistenza di tre scrutatori, come stabilito al precedente art.
24.
Le schede della votazione sono distrutte a cura del Segretario dopo che
e' stato verbalizzato l'esito della votazione, quando non vi sono contestazioni.
Diversamente le stesse sono conservate in plico sigillato a cura del Segretario,
fino alla definizione delle contestazioni.
ART. 50 - Votazioni su singole parti
Fermo restando che il Consiglio deve esprimere
la votazione su ogni atto nel suo complesso, quando siano posti in approvazione
regolamenti o altri
provvedimenti suddivisi in articoli, su richiesta motivata di cinque Consiglieri
si può procedere alla votazione per singoli articoli.
ART. 51 - Interventi durante la votazione
Quando si procede alla votazione non e' consentito effettuare interventi
fino alla proclamazione dei risultati.
ART. 52 - Maggioranza ed esito della votazione
In conformità al dispositivo statutario, le proposte di atti deliberativi
del Consiglio Comunale si intendono approvate, se ottengono il voto favorevole
di almeno la meta' più uno dei votanti, salvi i casi in cui sono
richieste maggioranze speciali.
I Consiglieri astenuti non vengono computati fra i votanti, mentre sono
compresi nel numero dei presenti ai fini della legalità della seduta.
I Consiglieri che non partecipano alla votazione, devono allontanarsi dall'aula
e non vengono computati fra i presenti.
In caso di votazione a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano
per determinare la maggioranza dei votanti.
CAPO VIII - CONCLUSIONE ADUNANZA
ART. 53 - Chiusura adunanza
Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente
dichiara sciolta la seduta. Il Segretario ne prende nota a verbale, specificandone
l'ora.
Qualora si ravvisi l'impossibilita' di esaurire gli argomenti all'ordine
del giorno entro la data di convocazione oppure se si ravvisi l'opportunità di
sospendere la seduta e, di aggiornarne i lavori ad altra data in cui completare
la trattazione degli argomenti, il Presidente, con il consenso unanime
dei Consiglieri presenti, rinvia ad altra seduta la trattazione degli argomenti
non esaminati.
Ai Consiglieri assenti viene comunicato il rinvio nelle forme previste
per l'avviso di convocazione.
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Capo I ART.
54 – Contrasti sulla competenza e convalida
Qualora sia in sede di commissione consiliare
sia durante le sedute dell’intero
Consiglio sorgano contrasti in merito alla competenza del Consiglio Comunale
riguardo all’adozione di singoli atti proposti, il Presidente, sentiti
i Capigruppo consiliari, può sospendere la trattazione del punti
e richiedere al Segretario Generale un parere giuridico che sarà reso
entro trenta giorni. Il contenuto della richiesta è riferito nel
verbale della seduta.
Salvo che leggi di principio espressamente
lo vietino, il Consiglio Comunale può convalidare atti di sua
competenza adottati da altri organi comunali.
ART. 55 - Approvazione, modifica e revoca degli atti
Il Consiglio adotta le deliberazioni in conformità al
testo, originario o emendato, dello schema proposto.
Il Consiglio può provvedere alla revoca, modifica, integrazione
o sostituzione dei propri atti deliberativi, ed in particolare quando si
accertino fatti e circostanze non valutati al momento di adozione dell'atto.
Qualora gli atti deliberati sottoposti a revoca, modifica, integrazione
o sostituzione siano esecutivi, il Consiglio può introdurre negli
atti di revoca, modifica, integrazione o sostituzione disposizioni relativi
ai rapporti costituitisi dopo l'avvenuta esecutività degli atti
stessi.
CAPO II - IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
ART. 56 - Presentazione linee programmatiche
Le linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato sono presentate
al Consiglio
Comunale per l’approvazione
in conformità a quanto stabilito dall’art. 43 dello statuto
comunale.
Esse sono contenute in un documento unico
che è messo a disposizione
dei Consiglieri mediante deposito nella segreteria comunale. Dell’avvenuto
deposito è data comunicazione ai Consiglieri Comunali prima della
seduta anche tramite la nota di convocazione.
L’affissione all’albo pretorio dell’avviso
di deposito del documento contenente le linee programmatiche relative
alle azioni ed
ai progetti da realizzare nel corso del mandato, avviene prima della seduta
del Consiglio e per trenta giorni consecutivi.
ART. 57 - Riferimento al bilancio
Il documento programmatico deve garantire l'equilibrio del bilancio, qualora
introduca elementi che si discostino in modo rilevante dalle previsioni
del bilancio dell'anno in corso e del bilancio pluriennale.
ART. 58 - Modifiche al documento programmatico
Se la prima votazione e' infruttuosa il documento
programmatico, nel rispetto delle procedure della legge, dello statuto
e del presente regolamento,
può essere modificato.
ART. 59 - Allegati al documento programmatico
Qualora sia prevista la partecipazione nella
Giunta di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, al documento
programmatico dovrà essere
allegata una documentazione idonea a dimostrazione del possesso dei requisiti
di cui all'art. 50 dello statuto da parte di tali Assessori.
Sono ammesse anche dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati
con firma autenticata nei modi di legge.
ART. 60 - Durata
La validità e durata del documento programmatico
coincidono con la durata della maggioranza di cui e' espressione.
CAPO III SFIDUCIA COSTRUTTIVA
ART. 61 - Mozione di sfiducia
La sfiducia al Sindaco ed alla Giunta
in carica è manifestata con
apposita mozione di sfiducia presentata, discussa e votata in conformità alla
legge ed allo statuto.
La mozione di sfiducia deve contenere una espressa dichiarazione motivata
di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta in carica.
I Consiglieri esprimono il voto sulla mozione di sfiducia in ordine alfabetico.
ART. 62 - Presentazione e trattazione della mozione
La mozione di sfiducia, redatta in conformità alle
norme di legge, dello statuto e del presente regolamento, deve essere presentata
all'ufficio
protocollo e, dopo la registrazione, consegnata al Segretario Generale,
che ne da' immediata comunicazione al Sindaco.
Il Sindaco convoca l'adunanza consiliare in
cui sarà discussa la
mozione di sfiducia in conformità alle norme vigenti.
ART. 63 - Amministratori di aziende speciali ed istituzioni
In conformità all'art. 58 dello statuto,
la mozione di sfiducia nei confronti di amministratori eletti dal Consiglio
in aziende speciali
o istituzioni dipendenti dal Comune, avviene in analogia a quanto stabilito
dagli articoli precedenti, fatta eccezione per la presentazione del nuovo
documento programmatico.
ART. 64 - Copertura assicurativa
I Consiglieri Comunali beneficiano della garanzia
assicurativa di cui alla normativa vigente.
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