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ART. 65 - Commissioni Consiliari permanenti
Le commissioni consiliari permanenti di cui si avvale il Consiglio Comunale
sono stabilite dallo statuto.
Esse esercitano funzioni propositive, di indagine, di istruttoria e
consultive.
Le Commissioni sono composte da n. 6 Consiglieri Comunali, di cui n.
3 appartenenti ai gruppi consiliari di minoranza.
L'elezione dei componenti delle Commissioni avviene con votazione a scrutinio
segreto nei modi stabiliti dal presente regolamento.
Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni.
L’elezione dei componenti delle commissioni consiliari permanenti è effettuata
entro trenta giorni dalla convalida degli eletti.
L'elezione dei componenti delle Commissioni Consiliari deve essere effettuata
entro trenta giorni dall'elezione del Sindaco e della Giunta. In difetto
vi provvederà il Sindaco ai sensi dell'art. 36-5^ comma della
legge n. 142/90.
Le Commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio
Comunale.
L'assenza ingiustificata a cinque sedute consecutive comporta la decadenza
dalla carica di membro della commissione consiliare.
ART. 66 - Presidenza delle Commissioni
Il Presidente di ogni commissione permanente è eletto prioritariamente
fra i suoi componenti della minoranza. La votazione avviene a scrutinio
segreto. E’ eletto chi ottiene la maggioranza dei voti.
L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione,
convocata dal Sindaco entro venti giorni dalla data di avvenuta esecutività della
deliberazione di nomina.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente e' sostituito dal
componente della Commissione più anziano di età, che lo
sostituisce ad ogni effetto.
Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle
adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
La convocazione è disposta con avviso scritto da consegnare almeno
tre giorni prima della riunione, contenente l’indicazione del giorno,
ora, e luogo della riunione. L’avviso di convocazione è pubblicato
all’Albo Pretorio fino al giorno in cui è convocata la seduta
ed è comunicato per conoscenza ai Capigruppo consiliari. L’avviso di convocazione è reso
noto anche ad altri soggetti quando il Presidente della commissione
ne ritiene necessaria la presenza.
ART. 67 - Funzionamento delle Commissioni
Per la validità delle sedute delle commissioni consiliari è richiesta
la presenza di almeno un terzo dei componenti.
Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la
Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di
argomenti che comportino apprezzamenti sul comportamento e sulla moralità di
persone o quando risulti evidente che la pubblicità arrechi
grave documento agli interessi del Comune.
Qualora manchi il numero legale di cui al comma 1., il Presidente ne
fa dichiarazione e ne fa dare atto a verbale con indicazione degli
intervenuti e degli assenti.
Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui ha luogo
la seduta del Consiglio e della Giunta. I Presidenti hanno l'obbligo
di coordinarsi per evitare che le sedute di più Commissioni
si svolgano contemporaneamente. Il Presidente ha la facoltà di
inviare ad ogni componente, unitamente all'invito di convocazione,
il materiale che ritiene necessario ed utile per approfondire la discussione
sugli argomenti in trattazione.
Per evitare la svolgimento contemporaneo delle sedute delle commissioni
consiliari e prima di redigere gli avvisi di convocazione i Segretari
effettueranno le preliminari verifiche presso la segreteria a cui spetta
di registrarle preventivamente.
ART. 68 - Compiti delle Commissioni
Le Commissioni permanenti esercitano funzione
preparatoria concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo
alle stesse
attribuiti, esprimendo pareri, valutazioni e formulando proposte. Le
Commissioni permanenti esercitano altresì funzione di indagine
secondo le direttive determinate dal Consiglio Comunale.
Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della
competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti,
su cui debba acquisirsi il parere. Quando la proposta si riferisce a
materia di competenza di più Commissioni o ne e' controversa o
dubbia l'appartenenza, il Sindaco deferisce l'esame a quella che reputa
prevalentemente competente o promuove la riunione congiunta di più Commissioni.
In tal caso spetterà al Sindaco indicare a quale Presidente competerà l'assolvimento
delle funzioni di Presidente della Commissione congiunta.
Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni possono sentire associazioni
e/o cittadini interessati alle questioni in esame, avvalendosi del segretario
verbalizzante.
ART. 69 - Segreteria e Verbali delle sedute
Le funzioni di Segretario della commissione
sono svolte da un dipendente comunale incaricato dal Segretario Comunale.
In caso di sua assenza da
lavoro o impedimento temporaneo il dipendente incaricato delle funzioni
di Segretario della commissione può individuare un sostituto d’intesa
con il Segretario Comunale. Della sostituzione è dato atto nel
processo verbale dell’adunanza.
Spetta al segretario organizzare il recapito degli avvisi di convocazione
e curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione,
nonché provvedere ad ogni altro adempimento necessario e conseguente
al funzionamento della Commissione.
E' compito del segretario la redazione del verbale sommario delle adunanze,
che, sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario, e' depositato
con gli atti dell'adunanza presso la Segreteria comunale.
Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie
riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei Dirigenti e
dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende di cui l'Ente
fa parte previa richiesta ed autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
E' altresì consentito alle Commissioni, previo accordo tra il
Presidente, il Sindaco ed il Segretario Comunale, di avvalersi della
collaborazione di esperti esterni all'Ente, i cui oneri finanziari dovranno
essere preventivamente deliberati.
Copia dei verbali delle adunanze sono trasmesse al Sindaco ed al Segretario
Comunale e sono depositati nei fascicoli delle deliberazioni a cui si
riferiscono.
ART. 70 - Atti da sottoporre all'esame delle Commissioni
Sono sottoposti all'esame delle Commissioni Consiliari i seguenti atti:
1) Statuti del Comune e delle Aziende speciali;
2) Regolamenti comunali;
3) l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
4) le relazioni previsionali programmatiche;
5) piani finanziari e programmi di opere pubbliche;
6) bilanci annuali e pluriennali;
7) conti consuntivi;
8) piani urbanistici;
9) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
10) altri atti fondamentali indicati dal Sindaco, dalla conferenza dei
Capigruppo e/o dal Presidente della commissione.
ART. 71 - Indennità di presenza
Ai membri delle Commissioni Consiliari permanenti
formalmente istituite e convocate verrà corrisposta, per l'effettiva partecipazione
ad ogni seduta, un'indennità di presenza, nella stessa misura
di quella per la partecipazione alle sedute consiliari.
L’indennità di presenza di cui al presente articolo non è cumulabile
con l’indennità di carica di Sindaco, di Assessore.
L'indennità di cui al primo comma non e' cumulabile nell'ambito
della medesima giornata con l'indennità di presenza per la partecipazione
a sedute del Consiglio Comunale, del Consiglio Tributario e delle Commissioni
Comunali previste per legge.
ART. 72 - Commissioni temporanee
Con la deliberazione istitutiva di
commissioni consiliari temporanee, adottata a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati al Comune,
sono definiti l’oggetto, l’ambito di attività della
commissione ed il termine per concludere i lavori.
Delle commissioni temporanee fanno
parte anche rappresentanti di minoranza. Qualora non provveda alla
nomina il Consiglio Comunale
con l’atto
di costituzione, il Presidente delle commissioni temporanee è eletto
dalla commissione stessa nella sua prima seduta.
Su richiesta del Presidente della
commissioni gli uffici comunali e/o le aziende esercenti servizi
comunali sono tenuti a mettere a disposizione
della commissione tutti gli atti necessari all’espletamento della
sua attività.
La commissione può effettuare l’audizione di componenti
del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, del Collegio dei Revisori,
del Difensore Civico, del Segretario Generale, dei Dirigenti e Responsabili
di uffici e servizi, di altri dipendenti comunali nonché di ogni
altro organo o rappresentante comunale in enti o istituzioni. I soggetti
invitati alle audizioni non possono rifiutarsi di partecipare e devono
fornire il massimo grado di collaborazione. Fino al deposito della relazione
conclusiva dell’attività della commissione i suoi componenti
sono tenuti al segreto d’ufficio.
La verbalizzazione delle sedute della commissione spetta al Segretario
Generale o altro dipendente da lui incaricato.
Alla fine dei suoi lavori il Presidente
della commissione deposita nella segreteria comunale la relazione
conclusiva dell’attività svolta
affinchè il suo contenuto sia reso noto al Consiglio Comunale.
Il Segretario Generale riceve gli atti della commissione rilasciandone
ricevuta al suo Presidente e ne dà comunicazione immediata al
Presidente del Consiglio Comunale per la convocazione della seduta consiliare
nella quale sarà preso atto del lavoro della commissione con adozione
degli eventuali atti conseguenti.
Per quanto non previsto nel presente articolo saranno applicate le disposizioni
riguardanti le commissioni consiliari permanenti.
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