Statuto Comunale Capo III

 

Lo Statuto Comunale è stato approvato con con deliberazioni consiliari n. 105 del 29 luglio 1991 e n. 128 del 2 ottobre 1991. Successivamente è stato modificato con deliberazioni consiliari n. 62 del 31 maggio 1994, n. 6 del 29 gennaio 2001 e n. 19 del 6 marzo 2001.
Le modifiche sono riportate in grassetto

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Capo III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED INFORMAZIONE

 

ART. 35 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del Comune e rispetta i principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, delle leggi applicabili agli enti locali e dei criteri di cui al presente articolo.

2. Il soggetto cui e' attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.

3. L'emissione di un atto o di un provvedimento che prevedono dichiarazioni private sotto la propria responsabilità, non può essere subordinata all'accertamento della veridicità della dichiarazione stessa.

4. I procedimenti si concludono di norma con provvedimenti espressi e motivati entro i termini previsti per il tipo di procedimento dall'ordinamento comunale, salvo i casi di silenzio ovvero di inizio di attività su denuncia dell'interessato, e senza atto di assenso, secondo le vigenti disposizioni normative e regolamentari.

5. Qualora non sia esplicitamente previsto alcun termine, i procedimenti si concludono nel termine di 30 giorni

6. Il Comune - ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità - deve comunicare, mediante comunicazione scritta, l'inizio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento generale e' destinato a produrre effetti, ed a coloro che, diversi dai diretti destinatari, possono subire un pregiudizio dall'emanazione dell'atto nonche' a quelli che per legge debbano intervenirvi.

7. Il responsabile del procedimento tenuto ad effettuare la comunicazione valuta, altresì, in riferimento al singolo procedimento, se ci siano altri interessati alla comunicazione.

8. Nei casi di urgenza o nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento, non siano individuati o facilmente individuabili, il responsabile può, con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione.

9. Sono altresì esclusi i Regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

 

ART. 36 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio del procedimento e qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

2. Il momento e la forma di intervento saranno disposti dal Dirigente dell'Ufficio e/o servizio competente.

3. I soggetti di cui sopra hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, ad eccezione di quelli che non possono essere divulgati per espresso divieto di legge o di Regolamento.

4. Inoltre, possono presentare memorie scritti e documenti, che il Comune dovrà valutare se sono attinenti al procedimento. Hanno altresì diritto di essere ove possibile, informalmente sentiti dagli organi competenti.

5. Dell'audizione deve essere steso apposito verbale, firmato dal responsabile del procedimento e dagli interessati.

6. Il regolamento sul procedimento disciplinerà le modalità ed i termini dell'intervento.

7. E' consentito al Comune di concludere, senza pregiudizio del diritto dei terzi, accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero nei casi previsti dalla legge in sostituzione di questo.

8. Gli accordi saranno stipulati per atto scritto.

 

ART. 37 - ATTIVITA' ESCLUSE DAL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Le disposizioni di cui all’art. 36 non si applicano nei confronti dell'attività di amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.

2. Non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le norme che li riguardano.

 

ART. 38 - ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici.

2. Tutti i cittadini hanno diritto - salvo eccezionali limitazioni da individuarsi nel regolamento a tutela del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese o per atti o documenti così definiti dalla legge - ad accedere a tutti gli atti amministrativi ed ai documenti.

3. Il diritto di accesso e' comunque riconosciuto a chiunque abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

4. Restano comunque esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi soggetti a segreto o divieto di divulgazione previsto dalle leggi.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi che dovrà comunque avvenire senza alcun onere per il richiedente, salvo i soli costi di riproduzione.

6. Il regolamento stabilirà le modalità di accesso agli atti e documenti comunali, stabilirà i tempi, anche differenziati per tipologia e quantità, entro i quali gli atti o i documenti devono essere esibiti dagli interessati.

7. In tutti i casi tale diritto non può superare il temine di 30 giorni dalla richiesta scritta.

8. Fatto salvo il diritto di chi vi e' direttamente interessato, gli atti verranno esibiti solo allo stadio finale della loro emanazione.

9. Gli atti esclusi dall'accesso da regolamenti statali o comunali per motivi di garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese sono comunque accessibili a coloro che debbano prenderne visione per curare o difendere i loro interessi giuridici.

10. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell'Amministrazione il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali e altresì assicurato agli Enti pubblici, alle organizzazioni Sindacali, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni.

 

ART. 39 - LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO

1. Il Sindaco può dichiarare segreti, temporaneamente e con adeguate motivazioni, gli atti e/o documenti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese.

2. Gli organi del Comune nell'ambito delle loro competenze hanno facoltà di differire l'accesso di documenti richiesti sino a quando la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.


ART. 40 - INFORMAZIONE

1. Il Comune garantisce - mediante Regolamento - ai cittadini singoli o in forma associata l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, nonche' sulla generalità della propria attività.

2. Il Comune adotterà gli strumenti necessari per garantire l'esercizio effettivo del diritto all'accesso ed alla informazione anche mediante la costituzione di un apposito ufficio in grado di fornire le necessarie informazioni per rendere operante la partecipazione della collettività alla vita amministrativa.


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Competenza di:  
Area Servizi Istituzionali
Ufficio DIRIGENTE
Area Servizi Generali
Responsabile Giorgio Ghelardini
Telefono 0565 - 707205
Fax 0565 - 707299
Nome g.ghelardini
orario ricevimento lunedi - mercoledi - venerdi 10-13
  lunedi - mercoledi 16 -18
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