Statuto Comunale Capo IV

 

Lo Statuto Comunale è stato approvato con con deliberazioni consiliari n. 105 del 29 luglio 1991 e n. 128 del 2 ottobre 1991. Successivamente è stato modificato con deliberazioni consiliari n. 62 del 31 maggio 1994, n. 6 del 29 gennaio 2001 e n. 19 del 6 marzo 2001.
Le modifiche sono riportate in grassetto

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Capo IV - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

 

ART. 41 - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

1. Sono organi elettivi del Comune di San Vincenzo, il Consiglio Comunale, il Sindaco, il difensore civico e le unità di decentramento.

2. Il Consiglio Comunale, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, e' organo collegiale di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

3. La Giunta Comunale e' organo collegiale che collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa.

4. Il Sindaco è titolare della rappresentanza legale generale del Comune ed è responsabile della sua amministrazione. Con parere favorevole della Giunta Comunale il Sindaco può delegare la rappresentanza in giudizio ad uno o più dirigenti o responsabili di servizio che adottano atti con efficacia esterna.

5. Egli esercita le sue funzioni di capo dell'amministrazione e di ufficiale di Governo nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

 

ART. 42 - RIPARTO COMPETENZE

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'ente, per l'esercizio delle funzioni proprie attribuite o delegate vengono disciplinate dal presente statuto nel rispetto della normativa vigente.

2. Il regolamento del Consiglio Comunale individua i provvedimenti che costituiscono espressione dell'attività di indirizzo e controllo di competenza degli organi elettivi e quelli di gestione riservati alla struttura burocratica. Sono fatte salve le attribuzioni dirette di competenze, effettuati dalla legge e dal presente statuto.

3. La qualificazione della natura degli atti fra quelli di indirizzo e di controllo e quelli di gestione e' sottoposta a verifica ed alle eventuali modifiche regolamentari che si rendessero necessarie.

4. Il riparto delle competenze attribuite al Segretario ed ai funzionari definite dal regolamento di cui al comma 2° e' disciplinato dal regolamento di organizzazione dell'ente.

 

ART. 43 - IL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione del Consiglio Comunale di San Vincenzo, la sua durata in carica, il numero dei membri che lo compongono e la loro posizione giuridica, nonche' i casi di ineleggibilità' ed incompatibilità surrogazione e supplenza sono regolati dalla legge.

2. Dopo la convalida degli eletti e prima di ogni altro adempimento il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale, pronunciando le seguenti parole: "GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE E DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO NELL’INTERESSE DELL’AMMINISTRAZIONE PER IL PUBBLICO BENE". Durante il giuramento i Consiglieri stanno in piedi.

3. Subito dopo il giuramento del Sindaco e la presa d’atto della nomina della Giunta, il Consiglio Comunale approva l’atto contenente gli indirizzi generali di governo e le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. L’atto è comunicato a tutti i Consiglieri prima della seduta di approvazione e reso noto ai cittadini mediante avviso da pubblicare all’albo pretorio.

4. Il Consiglio Comunale discute ed approva le proposte di atti deliberativi presentate dai soggetti che hanno diritto di iniziativa.

5. Le proposte di atti deliberativi si ritengono approvate, se ottengono il voto favorevole di almeno la meta' più uno dei votanti, salvi i casi in cui sono richieste maggioranze speciali.

5 bis. (abrogato)

6. Gli atti deliberativi del Consiglio Comunale vengono approvati con votazione palese ad eccezione di quelli concernenti persone, da approvare con votazione a scrutinio segreto e con l'assistenza di tre scrutatori.

7. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

8. I casi di scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale e di rimozione e sospensione degli amministratori comunali sono regolate dalla legge.

9. La convocazione del Consiglio è fatta dal presidente con avviso scritto, da consegnare al recapito indicato da ogni consigliere, contenente tutti gli argomenti all’ordine del giorno. Su richiesta dell’interessato la consegna dell’avviso di convocazione può avvenire anche per posta o per deposito nella segreteria comunale.

10. Il Consiglio Comunale è convocato per singole sedute. L’avviso di convocazione è consegnato ai consigliere almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta.

11. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplina il procedimento di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

12. In caso di pericolo di pregiudizi per il Comune o di necessità di integrazione dell’ordine del giorno della seduta per motivi sopravvenuti dopo la sua formazione, la consegna dell’avviso di convocazione è effettuata almeno un giorno prima della seduta.

13. Il differimento dell’esame o dell’approvazione delle singole deliberazioni è deciso a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

 

ART. 43 BIS - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le funzioni di presidente del Consiglio Comunale sono svolte dal Sindaco o da chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. Il Presidente forma l’ordine del giorno di ogni seduta del Consiglio sentita la conferenza dei capigruppo consiliari.

 

ART. 43 TER - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI

1. La conferenza dei capigruppo consiliari collabora con il Presidente del Consiglio Comunale per la formazione dell’ordine del giorno delle singole sedute.

2. La conferenza dei capigruppo consiliari è composta dai capigruppo di ogni gruppo consiliare presente in Consiglio ed è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale con le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

 

ART. 44 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Il Segretario del Comune partecipa alle sedute consiliari e ne cura la verbalizzazione.

2. Qualora sia impossibilitato e obbligato a non parteciparvi, le sue funzioni sono svolte dal Vice Segretario.

3. I verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

 

ART. 45 - DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, nonche' dalle aziende o enti dipendenti o di cui il Comune è compartecipe, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili per l'espletamento del mandato elettorale.

2. I consiglieri comunali hanno diritto ad essere informati su ogni questione sottoposta all'esame del Consiglio.

3. Le proposte di deliberazione complete degli elementi ed atti istruttori nonche' degli eventuali allegati e dei pareri obbligatori e dattiloscritte, devono essere a disposizione dei consiglieri per il loro esame almeno due giorni non festivi prima della seduta del Consiglio.

4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa sulle questioni da sottoporre a deliberazione consiliare.

5. I Consiglieri hanno altresì diritto di presentare interrogazioni e mozioni secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

6. Quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari, e' tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta al protocollo generale del Comune, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

7. ( abrogato).

 

ART. 46 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Al Consiglio Comunale sono attribuite funzioni normative di indirizzo e controllo politico-amministrativo nei limiti stabiliti dalle leggi di principio e dal presente statuto e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

2. Spetta al Consiglio Comunale stabilire le modalità di elezione del Difensore Civico ed approvare le norme che ne disciplinano l’attività.

3. Il Consiglio Comunale adotta atti a contenuto normativo e atti deliberativi nei limiti delle proprie competenze organiche ed approva mozioni, ordini del giorno ed altri atti simili riguardanti questioni di rilevanza ed interesse generale per i cittadini di San Vincenzo.

4. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge gli atti del Consiglio Comunale non possono essere adottati da altri organi comunali.

5. Le funzioni del Consiglio Comunale non sono delegabili ad altri organi.

6. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di pubblicizzazione delle spese elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

 

ART. 47 - SEDUTE DEL CONSIGLIO E PARTECIPAZIONE

1. Il Consiglio Comunale non può adottare provvedimenti di sua competenza se non interviene almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune escluso il Sindaco.

2. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giustificati motivi, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.

3. La decadenza dalla carica di consigliere comunale può essere pronunciata dal Consiglio dopo la conclusione di un procedimento di contestazione dell’addebito disciplinato dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

 

ART. 48 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale di San Vincenzo si avvale di commissioni istituite nel proprio seno con criterio di proporzionalità ed operanti nell'ambito delle materie di competenza del Consiglio Comunale.

2. Le Commissioni Consiliari del Comune di San Vincenzo a carattere permanente sono:

- 1° Commissione: Urbanistica - Lavori Pubblici – gestione del territorio

- 2° Commissione: Personale Attività Produttive, Turismo, Bilancio e Finanze

- 3° Commissione: Sicurezza Sociale, Sanità, Scuola, Cultura e Sport

- 4° Commissione: pari opportunità, organi istituzionali, statuto, regolamenti, affari generali

3. Il Consiglio Comunale può istituire altre Commissioni a carattere temporaneo, qualora se ne ravvisi la necessità, con deliberazione da approvare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Le Commissioni Consiliari, sia permanenti che temporanee, non hanno potere deliberante ma esercitano funzioni propositive, di indagine, di istruttoria e consultive operando in collaborazione con gli altri organi di partecipazione popolare previsti dallo statuto.

5. La presidenza delle commissioni consiliari è attribuita prioritariamente alle minoranze.

6. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale determina i poteri delle commissioni consiliari e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

7. Le sedute delle Commissioni consiliari sono di norma pubbliche.

8. Le Commissioni possono sentire associazioni e/o cittadini interessati.

 

ART. 49 - GRUPPI CONSILIARI

1. Nel Comune di San Vincenzo i gruppi consiliari coincidono con le liste elettorali presentate alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, in cui siano compresi i candidati eletti.

2. I gruppi consiliari adottano di norma la stessa denominazione della lista a cui si riferiscono e sono composti da tanti consiglieri quanti sono gli eletti nella lista stessa.

3. Qualora nel corso del periodo di durata del Consiglio uno o più Consiglieri intenda costituire uno o più diversi gruppi consiliari o intendano cambiare la denominazione del gruppo consiliare di appartenenza, devono fornire ampia informazione in merito al Consiglio Comunale ed ai cittadini utilizzando ogni mezzo di informazione consentito.

4. Qualora non sussistano le condizioni politiche per la formazione di gruppi misti, i gruppi consiliari possono essere costituiti anche da un solo consigliere.

5. Entro quindici giorni dalla data della prima convocazione del Consiglio Comunale ogni gruppo consiliare elegge un capogruppo.

6. In caso di mancata elezione per capogruppo si intende il candidato della lista che ha riportato la maggiore cifra individuale.

7. I gruppi consiliari dispongono di adeguate strutture per lo svolgimento della loro attività.

8. I gruppi consiliari svolgono la loro attività istituzionale secondo quanto stabilito dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

 

ART. 50 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale del Comune di San Vincenzo e' composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore al massimo stabilito dalla legge.

2. (abrogato)

3. Il Sindaco determina con decisione motivata il numero degli Assessori nel provvedimento di nomina della Giunta Comunale. Non possono far parte della Giunta coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità stabilite dalla legge

4. I componenti della Giunta Comunale di norma fanno parte del Consiglio Comunale. Possono essere nominati alla carica di Assessore ed in numero massimo di due cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso dei seguenti requisiti:

a) compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) non esser stato candidato a Consigliere Comunale nelle ultime elezioni;

c) (abrogato);

d) nota, specifica e documentata esperienza e competenza professionale in relazione all'assessorato da ricoprire, desumibile da un curriculum vitae, da allegare come parte integrante al provvedimento di nomina.

6. Gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale partecipano alle sedute consiliari come relatori sugli oggetti di pertinenza del loro assessorato, ma non hanno diritto di voto e non possono essere conteggiati fra i presenti al fine della legalità delle sedute.

7. Nel provvedimento di nomina degli Assessori deve essere ben motivato l'utilizzo di Assessori esterni sia in riferimento ad una maggiore efficienza della amministrativa che per una corretta informazione dei cittadini.

8. Il provvedimento di nomina della Giunta Comunale deve essere reso noto ai Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima della data della prima seduta consiliare successiva alle elezioni.

9. Il Segretario Generale partecipa alle sedute della Giunta con funzioni consultive e referenti e ne cura la verbalizzazione.

10. In caso di impossibilità a parteciparvi è sostituito dal Vice Segretario.

 

ART. 51 - FUNZIONAMENTO E COSTITUZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta e' convocata e presieduta dal Sindaco, che ne dirige e coordina l'attività determinando l'indirizzo politico e amministrativo ed assicurando la collegiale responsabilità delle decisioni, ferme restando le competenze e responsabilità imputabili ai singoli assessori all'attività dei loro assessorati.

2. La Giunta adotta i propri atti deliberativi con votazione a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta e ne cura la verbalizzazione delle sedute avvalendosi del personale dell'ente.

5. Quando il Segretario non può partecipare per l'adozione di atti che lo riguardano, il Presidente assegna le sue funzioni ad un assessore.

6. I verbali della Giunta sono costituiti dall'insieme delle deliberazioni adottate secondo l'ordine cronologico di adozione e sono firmati dal Sindaco o chi ne fa le veci e dal Segretario Generale.

7. Nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, la Giunta verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità da parte dei suoi componenti, previsti dalla legge e dallo statuto.

 

ART. 52 - ASSESSORATI E VICE SINDACO

1. Le attribuzioni e la ripartizione delle competenze fra gli assessorati in settori omogenei nonche' l'indicazione degli Assessori preposti sono contenute nel provvedimento sindacale di nomina della Giunta Comunale.

2. Il Sindaco attribuisce ad un Assessore facente parte del Consiglio Comunale le funzioni di Vice Sindaco, perche' questo lo sostituisca in tutte le sue competenze in caso di assenza o impedimento.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco o del Vice Sindaco, il Sindaco e' sostituito nelle sue funzioni dall'Assessore - Consigliere più anziano di età.

4. Qualora il Sindaco revochi la nomina di uno o più Assessori o comunque ne debba sostituire uno o più, deve provvedervi con atto motivato e darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile unitamente al nominativo o ai nominativi.

 

ART. 53 - DELEGHE ED INCARICHI

1. Salvo che la legge non lo preveda, non e' consentita la delega fra organi di indirizzo e di governo ed organi con funzioni gestionali.

2. La delega tra il Sindaco ed i Consiglieri Comunali è ammessa nei limiti di legge.

3. Il Sindaco può conferire ai Consiglieri Comunali incarichi di fiducia inerenti il funzionamento di uno o più settori della struttura comunale con esclusione di attività gestionali.

4. Il conferimento dell'incarico comporta anche l’esercizio di attività di collaborazione, studio e propulsione limitatamente alle materie di competenza.

5. Il conferimento di incarichi è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale.

 

ART. 54 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

4. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto al Consiglio, e che non rientrano nelle competenze di legge o statutarie del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Generale, dei dirigenti e responsabili di unità organizzative.

1. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività e collabora con il Sindaco nell'attuazione delle scelte programmatiche fissate dal Consiglio, nei confronti del quale esercita collegialmente attività propositiva e di impulso.

2. Gli atti della Giunta possono essere inviati ai capigruppo consiliari anche per via telematica.

3. Salvo che la legge non disponga diversamente, la costituzione in giudizio del Comune è deliberata dalla Giunta Comunale.

 

ART. 55 - IL SINDACO

1. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione Comunale e dell’attuazione del programma contenente gli indirizzi generali di governo. Egli rappresenta il Comune di San Vincenzo, presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, al corretto ed efficace espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune di San Vincenzo.

2. Il Sindaco riferisce periodicamente al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione dei programmi secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Nell'adempimento delle funzioni di definizione degli accordi di programma, il Sindaco ha l'obbligo di informare il Consiglio Comunale riguardo all'andamento della trattativa nonche' durante le fasi di svolgimento della stessa.

4. Il coordinamento degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici presenti sul territorio comunale è effettuato dal Sindaco di intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate anche mediante conferenze di servizi.

5. Salvo che la legge non disponga diversamente, la nomina, designazione, e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, imprese, istituzioni, consorzi e commissioni a carattere subcomunale, comunale e sovracomunale è effettuata dal Sindaco nel rispetto delle direttive del Consiglio Comunale.

6. Al Sindaco spetta altresì la nomina dei messi notificatori in conformità a quanto stabilito dal regolamento di organizzazione.

7. Al Sindaco spetta la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi ed il conferimento degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna a contratto nel rispetto della legge e del presente statuto con riferimento alla competenza dei soggetti nominati.

8. Il Sindaco dispone i trasferimenti interni dei dirigenti sentito il Segretario Generale e come stabilito dalla normativa regolamentare.

9. (abrogato).

10. (abrogato).

 

ART. 56 - COMPETENZE DEL SINDACO NEI SERVIZI DI PERTINENZA STATALE

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione nonche' degli adempimenti demandatigli dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

2. Il Sindaco altresì sovrintende e coordina le funzioni relative alla protezione civile.

3. Il Sindaco adotta provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie e secondo le modalità stabilite dalla legge.

4. Chi sostituisce il Sindaco, esercita anche le funzioni di ufficiale di Governo summenzionate.

5. Nelle materie summenzionate, con eccezione della protezione civile, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle sue funzioni ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle stesse nella frazione di San Carlo nelle forme e modi stabiliti da apposito atto regolamentare.

 

ART. 57 - L'ELEZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco e' eletto a suffragio universale diretto contestualmente alle elezioni del Consiglio Comunale di cui e' membro

ART. 58 - LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le loro dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica solamente in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata ed approvata in conformità alle norme di legge.

3. Alla sostituzione di uno o più Assessori provvede il Sindaco con proprio atto.

4. Il procedimento di dimissione, impedimento, rimozione, sospensione, decadenza e quello conseguente al decesso del Sindaco e degli Assessori e' regolato dalla legge.

 

ART. 59 - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali sono responsabili del loro operato civilmente, penalmente ed in via contabile secondo le norme vigenti.

 

ART. 59 BIS - APPARTENENZA ASSOCIAZIONI

1. I titolari di cariche elettive, di nomine e designazioni comunali devono rendere pubblica la loro appartenenza ad associazioni.

2. ( ) i Consiglieri Comunali e gli Assessori, compresi quelli di nomina esterna al Consiglio, depositano presso la Segreteria Generale del Comune una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni, qualunque sia la loro finalità, precisandone la denominazione. Le dichiarazioni sono pubblicate per un periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale.

3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese da tutti i candidati alla carica di Sindaco e consigliere comunale nonché di difensore civico e di componente delle unità di decentramento. Il Segretario Generale ne assicura la pubblicazione all’albo pretorio per tutto il periodo di durata della campagna elettorale.

4. Il curriculum vitae dei soggetti nominati, delegati o incaricati dal Sindaco e quello degli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale deve contenere la dichiarazione relativa alle associazioni di appartenenza.

5. (abrogato)

6. (abrogato)



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Competenza di:  
Area Servizi Istituzionali
Ufficio DIRIGENTE
Area Servizi Generali
Responsabile Giorgio Ghelardini
Telefono 0565 - 707205
Fax 0565 - 707299
Nome g.ghelardini
orario ricevimento lunedi - mercoledi - venerdi 10-13
  lunedi - mercoledi 16 -18
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