A chi è rivolto
A tutti i cittadini
Chi può fare domanda
cittadini stranieri
Sancisce il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che il Comune ha omesso di pubblicare
A tutti i cittadini
cittadini stranieri
INDICAZIONI OPERATIVE
1. L’accesso civico semplice
sancisce il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o
dati che il Comune ha omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del d.lgs. 33/2013 (cd. decreto Trasparenza”. – art. 5, comma 1, decreto trasparenza.
L’accesso civico generalizzato
comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti, informazioni detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obblighi di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza. - art. 5, comma 2, decreto trasparenza.
2 L’accesso documentale
è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 ed il
Comune ne dà attuazione anche attraverso il regolamento adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 2007. Esso opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l’accesso civico generalizzato. L’accesso documentale è consentito soltanto da parte di chi è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata
e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.
Quest’ultimo non è consentito per sottoporre il Comune ad un controllo generalizzato.
3.Il diritto di accesso civico è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
4. Chiunque può esercitare tale diritto.
5. L’istanza di accesso civico contiene le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Non richiede motivazione ma deve contenere tutti gli elementi del paragrafo precedente
6. Non sono ammesse istanze generiche o meramente esplorative per scoprire di quali informazioni il Comune dispone.
7. L’istanza di accesso civico può essere trasmessa al Comune per via telematica secondo le modalità del Codice dell’Amministrazione Digitale, oppure a mezzo posta, o direttamente presso l’ufficio Protocollo del Comune.
8. L’istanza di accesso civico semplice è presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dottoressa Ilaria Luciano.
L’istanza di accesso generalizzato è indirizzata al Dirigente della Ripartizione comunale che detiene i dati, le informazioni o i documenti.
9. In caso di accesso civico il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala i casi di inadempimento o adempimento parziale all’ufficio di disciplina del Comune per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare, al Sindaco, all’OIV per l’attivazione di rispettivi procedimenti competenti in materia di responsabilità.
10. Per quanto non riferito in precedenza si rimanda alla specifica normativa , cioè il d.lgs. 33/2013 e successive modifiche , nonché alle Linee Guida dell’ANAC approvate con deliberazione n. 1309 del 28.12.2016 ( G.U. n. 7 del 10.01.2017)
Accesso civico
Come esercitare il diritto di accesso civico, a chi rivolgersi in caso di ritardo o mancata
risposta
L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti,
informazioni o dati che il Comune ha l’obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale ed è
disciplinato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sotto riportato.
La richiesta può essere presentata usando la modulistica allegata,
inviandola:
1) tramite posta elettronica all’indirizzo di posta istituzionale: protocollo@comune.sanvincenzo.li.it
2) tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Comune: comunesanvincenzo@postacert.toscana.it
3) tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune San Vincenzo ,via Beatrice Alliata n.4 - Cap 57027 San Vincenzo
4) con consegna diretta all'l’Ufficio Protocollo del Comune.
Il Responsabile per la trasparenza (Art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013)
Il Responsabile per la Trasparenza è il Segretario Generale
Modulistica per l'accesso civico e generalizzato a documenti, informazioni, dati del Comune
Nessuno