A chi è rivolto
Entro sei mesi dalla data del parto, adozione o affidamento preadottivo, possono farne richiesta le madri non lavoratrici residenti italiane, comunitarie oppure straniere in possesso di un titolo di soggiorno valido per la permanenza sul territorio italiano (in base all’srt. 14 della “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” del 1950, alla Direttiva Comunitaria 12/12/2001 n. 2011/98/UE, art. 3,comma1, let. b e c, al D.Lgs 09/07/2003, n. 215).
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali di maternità, tranne se si ha diritto a percepire una quota differenziale.