L'autorizzazione paesaggistica ordinaria, semplificata o l'accertamento di compatibilità paesaggistica non sono titoli abilitativi edilizi e non costituiscono da soli autorizzazione all'esecuzione di opere edilizie o producono effetti sananti riguardo il profilo edilizio ma sono propedeutica alla presentazione di richiesta di permesso di costruire o al deposito della SCIA o altri titoli edilizi o eventuali richieste di sanatoria.
Chi intende realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela, deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica.
L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
Il procedimento ordinario è disciplinato dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni; Il procedimento semplificato dall Art 11 del DPR 31/2017 e l'accertamentamento di compatibilità dall'Art-. 167 c.5 D.LGS 42/2004.