L’installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali o in vista di esse è subordinata al preventivo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune.
I suddetti mezzi pubblicitari comprendono le strutture destinate all’affissione diretta, i cartelli a messaggio pubblicitario diretto, gli impianti a messaggio pubblicitario variabile, le forme pubblicitarie di carattere temporaneo, gli impianti pubblicitari di servizio, le preinsegne e gli impianti di pubblicità o propaganda, così come definiti nel vigente Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di G.C. n. 57 del 03/04/2013, nonché le insegne d’esercizio e le targhe, così come definite dal Regolamento comunale Edilizio.
In base all’art. 1 del D.Lgs. 507/1993, la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, rispettivamente, ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.
Mentre le affissioni dirette sono lasciate alla libera iniziativa privata, il servizio delle pubbliche affissioni costituisce un servizio di pubblica utilità che, secondo quanto stabilito dall’art. 18 del D.Lgs. 507/1993, “è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, […] di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche”.
Il pagamento deve essere eseguito tramite PagoPA, per info il link alla pagina pagamenti spontanei.