A chi è rivolto
A tutti i cittadini
A tutti i cittadini
Con decorrenza dal 2020, la Legge di Bilancio ha disposto l'unificazione di IMU e TASI in un'unica Imposta.
La legge n. 160 del 2019, all’art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze.
Pertanto il Comune ha approvato le aliquote IMU 2025 secondo i parametri previsti dal MEF, adottando il seguente prospetto:
| Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,4% | |
| Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 | SI | |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) | 0,1% | |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) | 0,8% | |
| Terreni agricoli | 0,46% | |
| Aree fabbricabili | 1,1% | |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | 1,1% | |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D | Categoria catastale: - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) | 1,1% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | Immobili di categoria A10, C Categoria catastale:
| 0,64% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | Immobili di categoria A10, C Categoria catastale:
| 0,64% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | Immobili di categoria A10, C Categoria catastale:
| 0,84% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | Abitazione locata o in comodato
| 0,5% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | Abitazione locata o in comodato
| 0,64% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | Abitazione locata o in comodato
| 0,44% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | Immobili di categoria B Categoria catastale:
| 0,64% |
NON SONO STATE CONFERMATE PER IL 2025, in quanto non corrispondenti a quelle predeterminate dal MEF, le seguenti aliquote:
Aliquota dello 0,84% per le abitazioni locate con contratto transitorio o per finalità turistiche per almeno 6 mesi all’anno
Tali casistiche pertanto dovranno applicare per il calcolo IMU 2025 l’aliquota degli ALTRI FABBRICATI pari al 1,1%.
IMU DOVUTA DAI MULTIPROPRIETARI - INTERPELLO
Per l'IMU 2024 la normativa e il Regolamento Comunale rimangono quelli vigenti dall'anno 2020.
NOVITÀ NORMATIVE
Aliquota ordinaria nella misura del 1.1 per cento, destinata a
| CASISTICHE ALIQUOTE | MISURA ALIQUOTA | |
| 1) | Fabbricati produttivi accatastati nelle categorie: D1 – D2 – D3 – D4 – D6 – D7 – D8 – D9 * | 0,8 % |
| 2) | Fabbricati produttivi accatastati nelle categorie:
utilizzati direttamente dal soggetto che li possiede OBBLIGO AUTOCERTIFICAZIONE (esclusivamente per il primo anno se non intervengono variazioni) | 0,64 %
|
| 3) | Fabbricati produttivi accatastati nelle categorie:
concessi in affitto OBBLIGO AUTOCERTIFICAZIONE (esclusivamente per il primo anno se non intervengono variazioni) | 0,84 %
|
| 4) | Fabbricati di tipo abitativo concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, parenti in linea collaterale fino al secondo grado e affini in linea retta fino al primo grado che vi risiedano anagraficamente OBBLIGO AUTOCERTIFICAZIONE (esclusivamente per il primo anno se non intervengono variazioni) |
0,5 % |
| 5) | Fabbricati di tipo abitativo concessi in locazione a cittadini ivi residenti, con contratto di affitto a “canone libero”, debitamente registrato OBBLIGO AUTOCERTIFICAZIONE (esclusivamente per il primo anno se non intervengono variazioni) | 0,64 %
|
| 6) | Fabbricati di tipo abitativo concessi in locazione con contratto di tipo concordato, a titolo di abitazione principale, a soggetti residenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 431/98, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo OBBLIGO AUTOCERTIFICAZIONE (esclusivamente per il primo anno se non intervengono variazioni) | 0,44 % e riduzione imposta al 75 % |
| 7) | Fabbricati accatastati nelle categorie B | 0,64 % |
| 8) | Fabbricati, di tipo abitativo e non, dotati di impianti fotovoltaici OBBLIGO AUTOCERTIFICAZIONE (esclusivamente per il primo anno se non intervengono variazioni) | 0,84 % |
| 9) | Abitazioni locate, con contratto di locazione di tipo transitorio o con finalità turistiche, per almeno 6 mesi all’anno, anche non continuativi, comprese le unità immobiliari adibite ad affittacamere, sia di tipo professionale che non professionale OBBLIGO AUTOCERTIFICAZIONE | 0,84 % |
| 10) | Fabbricati rurali ad uso strumentale. N.B.: Nella visura catastale del fabbricato rurale deve essere riportata la seguente annotazione “dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità con domanda prot. n. ... del .......”, se trattasi di immobili diversi dalla categoria D/10. | 0,1 % |
| 11) | Terreni agricoli A decorrere dall'anno 2016, i terreni ubicati nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, interamente comprese nei fogli 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-16, sono esenti; inoltre sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. | 0,46 % |
N.B.: *In base all’art. 1, comma 380, L. n. 228 del 24/12/2012, “E’ riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con aliquota del 0,76%”.
ESENZIONI IMU PER EMERGENZA COVID-19
A seguito degli effetti prodotti dall’emergenza sanitaria da Covid-19 sono previste le seguenti esenzioni:
ESENZIONE PER LA SOLA PRIMA RATA DI ACCONTO 2021 (art 1, comma 599, Legge n. 178/2020):
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate; *
*Dalle “attività esercitate” ai fini IMU di cui sopra vanno esclusi gli appartamenti destinati alle locazioni brevi (c.d. “locazioni turistiche”) e non utilizzati nella forma commerciale degli “affittacamere”, anche in considerazione del fatto che l’espressione “gestore delle attività ivi esercitate” richiama il concetto di gestione di impresa e quindi la figura dell’imprenditore, così come disciplinata dall'art.2082 c.c., che svolge l’attività produttiva in forma coordinata, organizzata, abituale e non occasionale, e con metodo economico, caratteristiche che accomunano tutte le fattispecie elencate dalla legge.
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
Inoltre, la legge di conversione del decreto Sostegni, all’articolo 6-sexies, prevede l’esonero dal pagamento della prima rata IMU 2021 per i soggetti destinatari dei contributi a fondo perduto di cui all’art. 1 dello stesso decreto, commi da 1 a 4.
Si tratta dei soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nel rispetto dei seguenti requisiti:
- ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019;
- ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel 2020 inferiore almeno al 30% rispetto a quello del 2019. Per chi ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 non è richiesto il calo di fatturato.
L’esonero spetta esclusivamente per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano l’attività di cui siano anche gestori.
OBBLIGO PRESENTAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE ENTRO IL 31/12/2021
ESENZIONE PER TUTTO L’ANNO 2021
(art. 78 del D.L. 104/2020, convertito in Legge 126 del 13/10/2020): immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
(art. 4 ter D.L. 73/2021 inserito con Legge di conversione 106 del 23/07/2021): immobili concessi in locazione ad uso abitativo, su cui i possessori persone fisiche, abbiano ottenuto in proprio favore:
a) l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28/02/2020 la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021
b) l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28/02/2020 la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
NUOVA RIDUZIONE DEL 50% PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO:
con la LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 48, è stata inserita la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia:
"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà".
OBBLIGO PRESENTAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE ENTRO IL 31/12/2021
ESENZIONI IMU PER EMERGENZA COVID-19
A seguito degli effetti prodotti dall’emergenza sanitaria da Covid-19 sono previste le seguenti esenzioni:
ESENZIONE PER LA SOLA PRIMA RATA DI ACCONTO 2021 (art 1, comma 599, Legge n. 178/2020):
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate; *
*Dalle “attività esercitate” ai fini IMU di cui sopra vanno esclusi gli appartamenti destinati alle locazioni brevi (c.d. “locazioni turistiche”) e non utilizzati nella forma commerciale degli “affittacamere”, anche in considerazione del fatto che l’espressione “gestore delle attività ivi esercitate” richiama il concetto di gestione di impresa e quindi la figura dell’imprenditore, così come disciplinata dall'art.2082 c.c., che svolge l’attività produttiva in forma coordinata, organizzata, abituale e non occasionale, e con metodo economico, caratteristiche che accomunano tutte le fattispecie elencate dalla legge.
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
Inoltre, la legge di conversione del decreto Sostegni, all’articolo 6-sexies, prevede l’esonero dal pagamento della prima rata IMU 2021 per i soggetti destinatari dei contributi a fondo perduto di cui all’art. 1 dello stesso decreto, commi da 1 a 4.
Si tratta dei soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nel rispetto dei seguenti requisiti:
- ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019;
- ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel 2020 inferiore almeno al 30% rispetto a quello del 2019. Per chi ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 non è richiesto il calo di fatturato.
L’esonero spetta esclusivamente per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano l’attività di cui siano anche gestori.
OBBLIGO PRESENTAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE ENTRO IL 31/12/2021
ESENZIONE PER TUTTO L’ANNO 2021
(art. 78 del D.L. 104/2020, convertito in Legge 126 del 13/10/2020): immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
(art. 4 ter D.L. 73/2021 inserito con Legge di conversione 106 del 23/07/2021): immobili concessi in locazione ad uso abitativo, su cui i possessori persone fisiche, abbiano ottenuto in proprio favore:
a) l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28/02/2020 la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021
b) l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28/02/2020 la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
NUOVA RIDUZIONE DEL 50% PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO:
con la LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 48, è stata inserita la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia:
"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà".
OBBLIGO PRESENTAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE ENTRO IL 31/12/2021
ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell’unità quale abitazione principale.
Si considera abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
L'imposta municipale propria non si applica:
PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
RESIDENTI ALL’ESTERO
L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero non è assimilata all’abitazione principale, ma alla stessa si applica l’aliquota ordinaria del 11 per mille.
RIDUZIONI
Base imponibile ridotta del 50 per cento:
Imposta ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998 (applicando l’aliquota dello 0,44 per cento).
Requisiti di fabbricati inagibili
Ai fini dell’applicazione della riduzione della base imponibile al 50% per inagibilità, la stessa deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l’utilizzo dell’immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
Ai fini dell’applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di fatiscenza di fabbricati il cui stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
Il fabbricato non può ritenersi inagibile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:
Il fabbricato può ritenersi inagibile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l’inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’inizio della condizione di inagibilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione in alternativa di:
Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d’imposta, semprechè le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
L’omissione di uno degli adempimenti sopra citati comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione.
CHI DEVE PAGARE L'IMU
L’imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso o abitazione).
Nell’applicazione dell’imposta possono verificarsi diversi casi:
COME SI DETERMINA IL VALORE DELL'IMMOBILE
Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente, il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria. Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione
(per i relativi valori dell’anno 2022 si può fare riferimento ai valori determinati con perizia giurata dell'anno 2018).
Costi per l'utenza
Tramite F24
Per sanare le proprie pendenze in materia di tributi comunali (IMU, TARI, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’) è possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso per regolarizzare spontaneamente la propria posizione a seguito del mancato versamento di imposte o tasse, prima dell’eventuale notifica degli avvisi di accertamento da parte del Comune, usufruendo di una riduzione delle sanzioni.
In base a quello che il contribuente deve richiedere è specificato in descrizione