Amministrazione Trasparente

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Accesso civico "generalizzato" concernente documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria

Guida per il cittadino

Contenuto dell'obbligo

L'Accesso generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, s.m.i., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti di cui all'art. 5-bis.L'istanza di accesso sarà evasa entro 30 giorni dalla sua presentazione.L'amministrazione, se individua soggetti controinteressati, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi dell'istanza (che sospende il termine dei 30 giorni per la conclusione del procedimento), i quali possono, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, presentare una motivata opposizione alla diffusione di quanto richiesto.
Il Comune  può comunque decidere, dandone comunicazione ai controinteressati,  di effettuare la diffusione di quanto richiesto trascorsi 15 giorni dalla ricezione dell’opposizione.
In caso di accoglimento dell'istanza di accesso il Comune trasmette al richiedente quanto richiesto.Strumenti di tutelaIn  caso di diniego (parziale o totale), differimento o di mancata risposta nei termini indicati,  il richiedente può presentare:- domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione che deciderà con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
Se il Responsabile chiede un parere al Garante per la protezione dei dati personali, il termine per l’adozione del procedimento da parte del Responsabile è sospeso fino alla ricezione del suddetto parere del Garante e comunque per non più di 10 giorni;- ricorso:

  • al Tribunale Amministrativo Regionale (anche nel caso di decisione avversa alla richiesta di riesame presentata al  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza);
  • al Difensore Civico competente per territorio (qualora la richiesta riguardi atti, documenti, informazioni del Comune) che si pronuncerà entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso (termine prorogato di 10 giorni se il Difensore Civico richiede il parere del Garante per la protezione dei dati personali).

In caso di rifiuto (parziale o totale) o di differimento all’accesso ai dati/documenti/informazioni richiesti, il Comune comunica tale decisione al richiedente con un provvedimento espresso e motivato.

Modalità di presentazioneLa richiesta di accesso civico generalizzato:-> va redatta su apposito modulo indirizzato al Comune di San Vincenzo e inoltrata, mediante una delle seguenti modalità:

  • PEC
  • Posta Elettronica Ordinaria
  • Posta ordinaria 
  • Consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo

Termini procedimentaliIl procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.Costi per l'utenza Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Riferimenti normativi

Art. 1 co. 1 lett 0a) della l.r. n. 10/2014 e ss.mm.
Art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Data:

19/10/2023

Ultimo aggiornamento:

26/01/2026 09:15

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